Panoramiche di edifici a Napoli, 6 giugno 20'13. ANSA / CIRO FUSCO

Imu e Tasi chiamano alla cassa entro venerdì, ecco la guida al versamento del saldo

E’ la settimana delle tasse sulla casa. L’Imu e la Tasi chiamano alla cassa i proprietari di immobili. La scadenza, però, non riguarda più chi possiede una ‘prima casa’: era già esentato dall’Imu e da quest’anno non deve la Tasi. Niente da pagare anche per gli inquilini che risiedono nell’immobile affittato (tranne se è di lusso).

L’appuntamento non dovrebbe riservare brutte sorprese: i Comuni non possono aumentare le aliquote, se non in caso di dissesto finanziario. Tutti, però, possono diminurle. ‘Il consiglio migliore è quello di verificare le aliquote deliberate dai singoli comuni per il 2016’, afferma il presidente di Confedilizia, Giorgio Spaziani Testa.

Due le novità a cui fare attenzione: quest’anno bisogna tener conto della riduzione del 50% di Imu e Tasi per gli immobili concessi in comodato ai figli (o ai genitori) e dello sconto del 25% per le seconde case date in affitto con canone concordato.

Niente Imu e niente Tasi: le prime case da quest’anno non pagano ne’ la prima ne’ la seconda imposta. Lo stesso vale per i terreni agricoli. Non pagano, pagano, poi le pertinenze dell’abitazione principale (una per categoria catastale). Ma attenzione: le case e ville di lusso (A/1, A/8 e A/9) continuano a dover pagare l’imposta e inoltre per i cittadini residenti all’estero e iscritti all’Aire l’esenzione vale per una sola unità immobiliare.

Dovrebbero essere poche le variazioni di aliquote,  anche perchè non possono essere aumentate (se non per i Comuni che hanno dichiarato dissesto). In questo caso il calcolo è semplice: a giugno si è pagata metà dell’imposta del 2015, ora va versata l’altra metà. Il suggerimento migliore è verificare le delibere, che possono comunque diminuire, sul sito delle Finanze (WWW.Finanze.it) che è l’unico a far fede.

 Per le seconde case in affitto c’è una importante novità. Gli immobili affittati con canone concordato hanno uno sconto del 25% sull’imposta dovuta: poteva essere applicato già nell’acconto pagato a giugno ma, se così non è stato, la riduzione va applicata alleggerendo il saldo. Le tipologie di affitto con lo sconto sono: i contratti agevolati, della durata di 3 anni più 2 di rinnovo; i contratti per studenti universitari oltre i 6 mesi; i contratti transitori (da 1 a 18 mesi), se stipulati nei Comuni nei quali il canone deve essere stabilito dalle parti applicando gli Accordi territoriali (aree metropolitane di Roma, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Napoli, Torino, Bari, Palermo, Catania; Comuni confinanti con tali aree; altri Comuni capoluogo di provincia).

Anche l’inquilino da quest’anno è esente sulla Tasi se l’immobile è utilizzato come abitazione principale. Paga solo se l’immobile è di lusso. Nonostante questo rimane immutata la quota a carico del proprietario che ha dato l’immobile in affitto: non paga cioè la quota che nel passato spettava all’inquilino.

La legge di Stabilità del 2016 ha introdotto uno sconto del 50% per le case date in comodato a genitori o figli che le adibiscono ad abitazione principale. Un forte alleggerimento che prevede però severi paletti: il contratto, ad esempio, deve essere registratoma la riduzione si applica anche se, oltre all’immobile concesso a figli o genitori, il proprietario possiede anche un altro immobile nello stesso comune, adibito ad abitazione principale.

 Il meccanismo migliore è quello di calcolare l’importo dovuto per l’intero anno (aliquote più eventuali sconti) in base alle delibere valide per il 2016 e poi sottrarre quanto pagato a giugno. Sono molti sono i siti che agevolano nei calcoli, tra questi “www.Amministrazionicomunali.it” che però non calcola lo sconto per gli immobili con affitti concordati o dati in comodato ai figli.

 

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