Pensione statali, liquidazione del Tfr in 75 giorni

Gli statali che vanno in pensione potranno avere il Tfr  sul conto corrente entro 75 giorni. Con la firma del ministro Bongiorno, è stato infatti dato il via libera a quanto previsto dal decreto legge che ha introdotto Quota 100.

La riforma coinvolgerà circa 400 mila statali nel 2019: ai 150 mila che maturano quest’anno la pensione grazie alle regole ordinarie, se ne aggiungono altri 250 mila che hanno lasciato il lavoro o che si preparano a farlo sfruttando, appunto, Quota 100.

Il provvedimento prevede che i dipendenti pubblici che sono andati in pensione senza aver ancora riscosso la liquidazione (compresi quelli che ci andranno nei prossimi mesi) potranno ottenere, senza il vincolo del differimento, l‘intero ammontare dei propri soldi fino a 45 mila euro.
Questo sarà possibile anche in virtù di un accordo quadro tra l’Abi e i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, dell’Economia e delle finanze e per la Pubblica amministrazione con l’entrata in vigore del Dpcm.

Il lavoratore, dopo aver ricevuto dall’ente erogatore del Tfs/Tfr (l’elenco degli enti erogatori sarà pubblicato e reso disponibile sul sito del Dipartimento della Funzione Pubblica entro 10 giorni dall’entrata in vigore del regolamento) la certificazione del diritto ad avvalersi dell’anticipazione, potrà rivolgersi direttamente a uno degli istituti di credito aderenti all’accordo quadro Abi, che, una volta ricevuta la conferma da parte dell’ente erogatore della sussistenza dei presupposti per l’anticipazione, entro quindici giorni liquiderà al pensionato quanto dovuto. .

Il Dpcm prevede che tra la data di presentazione della domanda di rilascio della certificazione all’ente erogatore e la data di accredito dell’anticipazione debbano trascorrere, appunto, non più di 75 giorni, ai quali vanno aggiunti i tempi di presentazione da parte dell’interessato della domanda di anticipazione all’istituto di credito prescelto ed i tempi di istruttoria interna da parte della banca.

L’anticipazione effettuata dall’istituto di credito costituisce un contratto di finanziamento, nel quale la restituzione delle somme viene effettuata direttamente dall’ente erogatore del Tfr/ Tfs alla banca che lo ha concesso al beneficiario. È fatta salva la possibilità per l’interessato di procedere direttamente, con oneri a proprio carico, ad un’estinzione anticipata (totale o parziale) del finanziamento.

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