Rapporti economici tra gli ex coniugi

Il giudice nel regolare, nei procedimenti di separazione e divorzio, i rapporti economici tra gli ex coniugi deve considerare l’evoluzione delle condizioni delle parti verificatesi nel corso del giudizio al fine di adeguare l’ammontare del contributo al variare delle condizioni patrimoniali e reddituali degli stessi. E’ quanto ha stabilito la Corte di Cassazione, Sezione VI, con Ordinanza del 17 maggio 2016, n.10099, mediante la quale ha rigettato il ricorso promosso avverso la sentenza della Corte d’Appello, che, nel confermare la decisione del Tribunale, aveva liquidato alla moglie l’assegno di € 310,00 mensili a carico del marito. Avverso tale decisione il ricorrente ha proposto ricorso per la cassazione lamentando che il giudice d’appello non avesse tenuto in debita considerazione l’intervenuta modifica peggiorativa delle sue condizioni economiche che avrebbe dovuto portare ad una determinazione in riduzione dell’assegno di mantenimento da corrispondere alla ex moglie. La Corte di Cassazione, chiamata a pronunciarsi, richiamando specifici precedenti giurisprudenziali (Corte di Cassazione, Sezione I, 2 marzo 2012, n. 3325 e Corte di Cassazione, Sezione I, 28 gennaio 2009, n. 2184) con la citata ordinanza n. 1009/2016 ritiene che  il ricorso è infondato e ciò in quanto i giudici di appello hanno, infatti, chiarito, con motivazione adeguata e non illogica, che pur prescindendosi dalla circostanza non provata che il marito si sia reso impossidente in vista del futuro divorzio, è certo che i suoi possedimenti, riportati nelle denunzie dei redditi e nella relazione catastale prodotta dalla moglie, necessitino di capacità di reddito, anche ai soli fini del loro mantenimento. E’ presumibile, pertanto, che da essi egli tragga rendite locatizie che gli consentano un adeguato mantenimento.

Marco Andrea Doria

 

 

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