Stalking

Il reato di stalking (dall’inglese to stalk, letteralmente ‘fare la posta’) è entrato a far parte dell’ordinamento penale italiano mediante il d.l. n. 11/2009 (convertito dalla l. n. 38/2009) che ha introdotto all’art. 612-bis c.p., il reato di ‘atti persecutori’, il quale punisce chiunque con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. Soggetti e bene giuridico tutelato Anche se la casistica in astratto enucleabile mostra che spesso vi è un rapporto di natura affettiva, sentimentale o comunque qualificato che lega il soggetto agente alla vittima (ad es. fidanzati o ex mariti gelosi, o anche stalker su commissione che commettono il reato al posto di un altro, ecc.), per l’art. 612-bis c.p. lo stalking è un reato comune che può essere commesso da chiunque, anche da chi, dunque, non abbia alcun legame di sorta con la vittima, senza presupporre l’esistenza di interrelazioni soggettive specifiche (Cass. n. 24575/2012). Ciò costituisce peraltro il discrimine con il più grave reato di maltrattamenti in famiglia (a meno che non intervenga la c.d. ‘clausola di sussidiarietà’ prevista dall’art. 612-bis, comma 1, c.p., salvo che il fatto costituisca più grave reato che renderebbe applicabile il reato di cui all’art. 572 c.p.), reato proprio che può essere commesso soltanto da chi ricopra un ruolo nel contesto familiare (coniuge, genitore, figlio, ecc.) o una posizione di autorità o peculiare affidamento nelle aggregazioni comunitarie assimilate alla famiglia dall’art. 572 c.p. (come organismi di educazione, istruzione, cura, ecc.) (Cass. n. 24575/2012). Quanto al soggetto passivo, la norma oltre a tutelare la vittima “principale”, oggetto delle molestie dello stalker, estende la propria protezione anche a quanti sono legati alla stessa da rapporti di parentela (prossimi congiunti) o da relazioni affettive. La fattispecie incriminatrice mira, inoltre, a tutelare gli ulteriori beni giuridici dell’incolumità individuale e della salute, nonché secondo diverse tesi, la tranquillità psichica e la riservatezza dell’individuo, posto che ai fini della configurazione del reato è sufficiente che gli atti ritenuti persecutori abbiano un effetto destabilizzante della serenità, dell’equilibrio psicologico della vittima (Cass. n. 8832/2011).

Marco Andrea Doria

 

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