L’indennità per licenziamento illegittimo per vizi formali non puo’ essere ancorata solo all’anzianita’ di servizio. Lo ha sancito la Corte costituzionale che ha esaminato ieri, le questioni di costituzionalita’ sollevate dai tribunali di Bari e di Roma con riguardo ai criteri di determinazione dell’indennita’ da corrispondere nel caso di licenziamento viziato solo dal punto di vista formale e procedurale (articolo 4 del d.lgs. n. 23 del 2015).
In attesa del deposito della sentenza, l’ufficio stampa della Corte fa sapere che e’ stato dichiarato incostituzionale l’inciso “di importo pari a una mensilita’ dell’ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio”, in quanto fissa un criterio rigido e automatico, legato al solo elemento dell’anzianita’ di servizio.