Ok del governo su riforma processo civile

Fumata bianca per la riforma del processo civile che è stata approvata ieri sera all’unanimità dal Consiglio dei Ministri, mentre rimane ancora aperto lo scontro su quella che riguarda la procedura penale e in particolare sulla prescrizione.

Il disegno di legge delega   sulla riforma presentato dal ministro della giustizia Bonafede, promette l’esecutivo, sveltirà i processi del 50%, attraverso procedure più snelle, il rafforzamento della negoziazione assistita  e il potenziamento del processo civile telematico.

Bonafede ha spiegato come con la riforma il codice di procedura civile   avrà meno norme e poche regole che valgono per tutti i processi.

Al fine di snellire e velocizzare il processo civile la riforma introduce un rito semplificato in materia civile e nelle cause di lavoro e previdenziali. Da tre riti (giudice di pace, monocratico ordinario e monocratico sommario) si passa ad un unico rito.

Idem per il giudice di pace, che avrà una disciplina uguale al procedimento davanti al giudice monocratico e vedrà anche l’eliminazione dell”obbligatorietà del tentativo di conciliazione che oggi appesantisce il processo si legge nelle slide del governo.

La novità più rilevante è la sostituzione dell’atto di citazione con il ricorso che diventa l’unico atto introduttivo.

Abbreviati inoltre i termini per comparire in giudizio, che avranno una durata massima di 120 giorni, mentre saranno 40 i giorni a disposizione del convenuto prima dell’udienza per costituirsi. Il perimetro della causa è definito: 10 giorni prima che le parti compaiano davanti al giudice.

Questi incombenti, a cui ad oggi è dedicata un’udienza specifica, verranno riuniti con la discussione. Solo in casi particolarmente complessi il giudice, su richiesta motivata, potrà fissare un’altra udienza e concedere termini per depositare memorie e note conclusionali.

Mediazione che, stante lo scarso successo, non sarà più obbligatoria nelle cause per responsabilitò medica  o nelle controversie che vedono protagoniste banche ed assicurazioni, ma sarà condizione di procedibilità per le controversie di lavoro.

Sempre nell’ambito della negoziazione assistita  viene data la possibilità agli avvocati di assumere in autonomia le prove e di utilizzarle nel successivo ed eventuale giudizio.

I legali potranno infatti acquisire dichiarazioni dalle persone informate sui fatti e chiedere alla controparte di renderne di scritte anche a loro sfavore, per farle poi valere come confessione stragiudiziale.

Questa attività istruttoria si rifletterà sui compensi degli avvocati, che potranno chiedere una maggiorazione del 30% sul compenso. In questo modo si punta a snellire e a velocizzare quella parte del processo in cui il giudice deve sentire le parti e i testi, delegando tali funzioni all’avvocato, ma fuori dalla aule di giustizia. Al giudice la possibilità, solo in caso di dubbi, di eseguire un controllo successivo ed interrogare personalmente i soggetti già sentiti. In assenza di dubbi le dichiarazioni potranno invece essere utilizzate direttamente ai fini del decidere.

Eliminato il filtro in appello (applicato quando l’impugnazione non ha una ragionevole probabilità di essere accolta) a causa dello scarso effetto deflattivo prodotto rispetto le aspettative. La sospensione dell’esecuzione della sentenza  inoltre sarà concessa solo se l’impugnazione è elevatamente fondata.

Come per il giudizio di primo grado anche l’appello verrà introdotto con il ricorso e per la prima udienza il termine non sarà comunque superiore a 90 giorni. Conclusa la trattazione e l’eventuale fase istruttoria, il collegio potrà ordinare la discussione orale e la precisazione delle conclusioni nella stessa udienza.

La riforma prevede l’eliminazione totale del c.d. rito Fornero e diverse novità sul fronte del processo esecutivo. In tema di espropriazione immobiliare si prevede il coinvolgimento del debitore, si introducono nuove norme tese a garantire una maggiore tutela per lo stesso e al contempo a ridurre i tempi e i costi, con la previsione che il debitore possa essere autorizzato dal giudice a vendere direttamente il bene pignorato.

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