Legittima difesa, Salvini accelera: “Legge entro marzo”. cosa cambia

Giovedì 7 marzo la Camera – ultimato l’esame degli articoli – dovrebbe dare il via libera alla riforma voluta in particolare dalla Lega e dal vicepremier Matteo Salvini, quella sulla legittima difesa. Ottenuto l’ok di Montecitorio, il testo dovrà tornare al Senato per una nuova votazione. Salvini assicura che il provvedimento sarà legge entro marzo, ma anche in questo caso non mancano gli attriti con l’alleato Movimento 5 stelle, che ha anzi prodotto un dossier in cui denuncia profili di palese incostituzionalità della misura.

Cosa cambia
Intanto la votazione sui primi 6 articoli prevede le seguenti novità:

Articolo 1, difesa sempre legittima
L’articolo dispone che “la difesa è sempre legittima”, modificando l’articolo 52 del codice penale, e prevede che “sussiste sempre il rapporto di proporzione” tra offesa e difesa. Inoltre chi subisce una aggressione potrà difendersi anche di fronte alla semplice “minaccia dell’uso di armi”. “Nei casi previsti dall’articolo 614 primo e secondo comma, – si legge nel testo – sussiste sempre il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un’arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere: a) la propria o la altrui incolumità; b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d’aggressione”.

Articolo 2, eccesso di legittima difesa
Non punibile anche chi si difende in “stato di grave turbamento”. “Quando, nel commettere alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 51, 52, 53 e 54 – si legge – si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo”. E ancora: “Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell’articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’articolo 61, primo comma, numero 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”.

Articolo 3, risarcimento
E previsto che, in caso di condanna, la sospensione condizionale della pena sia subordinata al pagamento integrale dell’importo dovuto per il risarcimento del danno alla persona offesa.

Articolo 4, violazione domicilio
Aumentano le pene per chi viola il domicilio. Nel testo si legge che: “Chiunque s’introduce nell’abitazione altrui, o in un altro luogo di privata dimora, o nelle appartenenze di essi, contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, ovvero vi s’introduce clandestinamente o con inganno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni”.

Articolo 5, furto in casa
Aumentano le pene per il furto in abitazione (da quattro a sette anni rispetto ai tre/sei del testo precedente).

Articolo 6, rapina
Vengono inasprite anche le pene per il reato dell’articolo 628 del codice penale, ovvero la rapina.

Il dossier dei grillini
Un dossier interno che passa in rassegna le “criticità” contenute nel provvedimento sulla legittima difesa, in discussione in queste ore alla Camera. E’ il documento che da giorni circola nella posta privata di alcuni eletti M5S, redatto con l’obiettivo di ‘smontare’ in punta di diritto uno dei provvedimenti ‘bandiera’ della Lega di Matteo Salvini. L’autrice del testo di 10 pagine è la deputata Rina De Lorenzo, tra coloro che la settimana scorsa hanno deciso di disertare il voto sulle pregiudiziali di costituzionalità della proposta di legge e che ora minacciano di fare altrettanto sui punti del provvedimento considerati più ‘indigeribili’. Si preannuncia una fronda di dissidenti sul provvedimento, che al primo voto in Aula ha registrato una trentina di defezioni.

Nel documento di 10 pagine, visionato dall’AdnKronos, De Lorenzo sottolinea: “L’articolo 1 della pdl in questione modifica il comma 2 dell’articolo 52 c.p., precisando che nei casi di legittima difesa domiciliare si considera ‘sempre’ sussistente il rapporto di proporzionalità tra la difesa e l’offesa. L’inserimento dell’avverbio ‘sempre’ tra il verbo ‘sussiste’ e le parole ‘il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo’ introdurrebbe una presunzione di proporzionalità assoluta”.

Secondo la deputata grillina, “per effetto di tale modifica finirebbe con l’essere ritenuta sempre legittima qualsiasi reazione difensiva anche se sproporzionata. Tale presunzione assoluta – prosegue – è chiaramente costituzionalmente illegittima in quanto finirebbe con l’essere postulata come esistente sempre e quindi anche nei casi, pur se marginali, in cui una proporzione non esiste, derivandone una violazione del principio di uguaglianza considerato che verrebbero ad essere trattati in maniera eguale fatti difensivi diversi”.

De Lorenzo punta il dito anche contro il nuovo quarto comma dell’articolo 52 del codice penale, che – scrive l’autrice della relazione – “introdurrebbe una presunzione di legittima difesa”. “La difesa in quanto tale”, si legge ancora nel testo, “non è sempre e comunque legittima, considerato che per essere tale deve rispettare i fondamentali requisiti enunciati dal primo comma dell’art. 52 del c.p”.

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