L'aula della Corte Costituzionale durante la prima udienza pubblica con il neo presidente Alessandro Criscuolo, Roma, 2 Dicembre 2014. ANSA/ GIUSEPPE LAMI

Consulta, voucher slegati da lavoro occasionale

‘Nella disciplina che regola i voucher, i buoni lavoro, viene a mancare qualsiasi riferimento alla occasionalità della prestazione lavorativa quale requisito strutturale dell’istituto’, così la Consulta nelle motivazioni sull’ammissibilità del referendum proposto dalla Cgil, replicando alla posizione che vede la norma come costituzionalmente necessaria, in quanto relativa alla materia del lavoro occasionale, che deve trovare obbligatoriamente una disciplina.

Il quesito, spiega la Consulta, contrariamente all’assunto della Presidenza del Consiglio dei ministri, non inerisce a disposizioni cui possa essere attribuito il carattere di norma costituzionalmente necessaria, in quanto relativa alla materia del lavoro occasionale, che deve trovare obbligatoriamente una disciplina normativa. L’evoluzione dell’istituto, nel trascendere i caratteri di occasionalità dell’esigenza lavorativa cui era originariamente chiamato ad assolvere, lo ha reso alternativo a tipologie regolate da altri istituti giuslavoristici e quindi non necessario.

La Corte sottolinea come, attraverso gli interventi normativi, la originaria disciplina del lavoro accessorio, quale attività lavorativa di natura meramente occasionale, limitata, sotto il profilo soggettivo, a particolari categorie di prestatori, e, sotto il profilo oggettivo, a specifiche attività, ha modificato la sua funzione di strumento destinato, per le sue caratteristiche, a corrispondere ad esigenze marginali e residuali del mercato del lavoro. Una modifica che per la Corte ‘appare già emblematicamente attestata dal cambiamento della denominazione della rubrica del Capo II del d.lgs. n. 276 del 2003 in cui risultano inserite le originarie previsioni normative (‘Prestazioni occasionali di tipo accessorio rese da particolari soggetti’) rispetto a quella recata dal Capo VI del d.lgs. n. 81 del 2015, (‘Lavoro accessorio’), nel quale sono inseriti gli articoli di cui si chiede l’abrogazione referendaria, in quanto viene a mancare qualsiasi riferimento alla occasionalità della prestazione lavorativa quale requisito strutturale dell’istituto’.

Infine il quesito, sottolinea, rispetta anche le indicazioni della giurisprudenza costituzionale relative alla chiarezza, omogeneità e univocità.

 

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