Isee precompilato obbligatorio, la dichiarazione slitta al 2019

Slitta con il decreto Milleproroghe 2018 anche l’Isee precompilato, ossia la sperimentazione della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) compilata come unica opzione per i cittadini, sarebbe dovuto entrare in vigore ufficialmente dal 1° settembre 2018.

La data ufficiale non è ancora stata comunicata, ma la sperimentazione della DSU disposta da Inps e Agenzia delle Entrate dovrebbe scattare dal 1 gennaio 2019.

Non solo: l’altra novità contenuta nel Milleproroghe riguardante l’Isee è che a partire dal 1° gennaio 2019 la DSU manterrà la sua validità fino al 31 agosto dello stesso anno e da allora in poi per l’aggiornamento dei dati sui redditi e il patrimonio si prenderanno come punto di partenza i dati relativi all’anno precedente.

 L’Inps e l’Agenzia delle Entrate dovranno precompilare la DSU utilizzando tutte le informazioni già in loro possesso, e dunque diminuendo il rischio di errori e distrazioni. L’Istituto si servirà dei dati dell’Anagrafe Tributaria, del Catasto e dei propri archivi, nonché delle informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio immobiliare del nucleo familiare comunicate ex art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 e del D.L. n. 201/2011. Ulteriori informazioni riguardanti la retribuzione dovranno essere fornite dai datori di lavoro.

L’Isee che potrà essere calcolata dalla nuova DSU precompilata sarà necessaria, tra le altre cose, proprio per la richiesta del Reddito di inclusione: per ottenere il Rei sarà necessario avere un indice non superiore a 6mila euro, oltre che un Isee non superiore ai 3mila euro.

 La DSU precompilata dall’Inps sarà resa disponibile mediante i servizi telematici dell’Istituto direttamente al cittadino, che potrà accedervi anche per il tramite del portale dell’Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, oppure a mezzo di centro di assistenza fiscale (CAF) conferendovi apposita delega.

La DSU precompilata potrà essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’Inps e per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per quali vale ciò che è stato dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazioni false.

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