Legittima la decisione del giudice d’appello che ha disposto l’obbligo di corresponsione di assegno divorzile per l’ex marito, a favore della ex moglie che si trova priva di autosufficienza economica, nonostante che precedentemente, in fase di giudizio di separazione, le parti avessero regolato, con specifici accordi, i rapporti economici con la dazione da parte dell’ex marito di lire 200 milioni, ritenuti nulli per illiceità della causa.
Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza del 6 settembre 2019
Riprova
BTREES firma la campagna 5×1000 di ANT
I gesti di cura di medici, infermieri e psicologi sono al centro della comunicazione Punta …