(Corte di Cassazione, Sezione VI Civile – 1, ordinanza n. 25781/17; depositata il 30 ottobre)
I fatti di causa. La Corte d’Appello riduceva l’importo che il marito era tenuto a versare a titolo di mantenimento della moglie sulla base della capacità lavorativa di quest’ultima e della brevità del matrimonio.
La capacità reddituale potenziale. I Giudici di legittimità, nel ritenere che la censura mossa dalla ricorrente relativamente all’assenza di prova in giudizio sulle proprie capacità lavorative non potesse essere accolta in quanto attinente a motivi di fatto inammissibili in Cassazione.