Con la legge del 3 luglio 2023 n. 85 è stato convertito, con modificazioni, il c.d. decreto Lavoro (decreto-legge 4 maggio 2023 n. 48), recante misure urgenti per l’inclusione sociale e l’accesso al mondo del lavoro.

Alcune modifiche hanno riguardato il Capo II del decreto, che riporta gli interventi urgenti in materia di rafforzamento delle regole di sicurezza sul lavoro e di tutela contro gli infortuni, nonché di aggiornamento del sistema di controlli ispettivi.

Nel dettaglio, in riferimento alle modifiche del Testo Unico Salute e Sicurezza sul lavoro (d.lgs. n. 81/2008), la versione originaria del decreto Lavoro ha introdotto l’obbligo in capo al medico competente di richiedere al lavoratore la cartella sanitaria rilasciata dal precedente datore di lavoro, del cui contenuto dovrà tenere conto ai fini della formulazione del giudizio di idoneità.

A tal riguardo, in sede di conversione, è stata inserita la precisazione che l’obbligo di richiedere al lavoratore di esibire copia della cartella sanitaria e di rischio, rilasciata alla risoluzione del precedente rapporto di lavoro, debba essere adempiuto in occasione della visita medica preventiva o della visita medica preventiva in fase preassuntiva (di cui all’articolo 41 del d.lgs. n. 81/2008). Prima, la disposizione faceva riferimento genericamente alle visite di assunzione.

È stato altresì chiarito che tale obbligo debba essere ottemperato salvo che sia oggettivamente impossibile il reperimento della menzionata cartella.

Nel novero delle misure dedicate alla tutela della sicurezza sul lavoro, la legge di conversione del decreto ha introdotto ulteriori modifiche al Testo Unico sicurezza.

Precisamente, tra i requisiti professionali che il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione dei lavori devono possedere alternativamente è stato inserito anche il possesso della laurea conseguita in Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro, della classe L/SNT/4.

Mentre, tra gli obblighi del datore di lavoro e del dirigente, è stata aggiunta la previsione secondo la quale gli obblighi previsti dal TU a carico delle amministrazioni tenute alla fornitura e alla manutenzione degli edifici scolastici statali si debbano ritenere assolti con l’effettuazione della valutazione congiunta dei rischi, alla quale sia seguita la programmazione degli interventi necessari nel limite delle risorse disponibili. La valutazione dei rischi congiunta a cui fa riferimento la previsione è quella disciplinata dal comma 3.2 dell’art. 18 del TU. Per completezza si ricorda che quest’ultima disposizione stabilisce che, per le sedi delle Istituzioni Scolastiche, la valutazione dei rischi strutturali degli edifici e l’individuazione delle misure necessarie a prevenirli sono di esclusiva competenza dell’amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione. Il relativo documento di valutazione deve essere redatto dal datore di lavoro congiuntamente all’amministrazione tenuta alla loro fornitura e manutenzione. Le modalità di valutazione congiunta dei rischi connessi agli edifici scolastici dovevano essere stabilite con un decreto interministeriale ancora in attesa di emanazione.

Alcune modifiche, apportate in sede di conversione del decreto Lavoro, hanno interessato anche le disposizioni in materia di rafforzamento della programmazione dell’attività ispettiva. Ad esempio è stato eliminato il riferimento alle Province autonome di Trento e di Bolzano nella disposizione che prevede il potenziamento delle attività di polizia giudiziaria in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di rapporti di lavoro e di legislazione sociale. Dunque adesso l’INL dovrà individuare un contingente di personale ispettivo adeguatamente qualificato che, avvalendosi delle strutture messe a disposizione dall’INPS e dall’INAIL, sia impiegato solo sul territorio della Regione Sicilia.

La disposizione intende rispondere in modo più efficace alle esigenze delle Procure della Repubblica in ordine alle indagini penali da svolgere in detto territorio, concernenti illeciti in materia di lavoro e legislazione sociale, ivi comprese le indagini legate a violazioni in materia prevenzionistica. Tuttavia, pur riconoscendo all’INL di agire direttamente, non gli si permette l’insediamento con proprie strutture territoriali autonome nella Regione Sicilia, nella quale la gestione e l’amministrazione della vigilanza e dell’ispezione in materia di lavoro è affidata agli organi di governo della stessa.

Infine, con la legge n. 85/2023 è stato rifinanziato il Fondo di sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro, incrementandolo, per l’anno 2023, di 5 milioni di euro.

Confermate in linea generale, seppur con qualche modifica grafica e/o terminologica, le altre disposizioni del decreto Lavoro riportanti gli interventi in materia di salute e sicurezza sul lavoro, di tutela contro gli infortuni, nonché di estensione della tutela assicurativa Inail a tutte le attività di insegnamento-apprendimento, per l’analisi delle quali si rinvia alla lettura del nostro precedente approfondimento.

La legge n. 85/2023, nel convertire con modificazioni il decreto Lavoro e nel solco della continuità dei precedenti interventi normativi, ha altresì prorogato il diritto allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile per determinate categorie di lavoratori.

Nello specifico, è stato prorogato fino al 30 settembre 2023 il termine entro il quale per i c.d. lavoratori fragili il datore di lavoro deve assicurare lo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità agile, anche attraverso l’adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento. Resta ferma l’applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Il concetto di fragilità a cui fa riferimento il Legislatore non è inteso in modo atecnico. La previsione rinvia difatti ad un decreto il compito di individuare le specifiche patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità in presenza delle quali un lavoratore può essere definito soggetto fragile. Il rinvio è precisamente al decreto interministeriale del 4 febbraio 2022 che ha individuato  due gruppi di lavoratori fragili: in primis, indipendentemente dallo stato vaccinale, i pazienti con marcata compromissione della risposta immunitaria (ad esempio a causa di trapianto o attesa di trapianto, a causa di patologia oncologica o onco-ematologica ecc.) ed i pazienti che presentino 3 o più delle seguenti condizioni patologiche: cardiopatia ischemica; fibrillazione atriale; scompenso cardiaco; ictus; diabete mellito; bronco-pneumopatia ostruttiva cronica; epatite cronica; obesità. In secondo luogo, coloro che sono contemporaneamente esenti dall’obbligo di vaccinazione per motivi sanitari e che si trovano in almeno una delle seguenti condizioni: età superiore a 60 anni o estrema fragilità ai fini della dose booster del vaccino antivirus.

Chiaramente l’esistenza delle menzionate patologie e condizioni deve essere certificata dal medico di medicina generale del lavoratore.

Il provvedimento ha prorogato invece fino al 31 dicembre 2023 il diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile – anche in assenza degli accordi individuali ma a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione – per le seguenti categorie di lavoratori:

  • i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore;
  • i lavoratori che sulla base delle valutazioni dei medici competenti risultino maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-CoV-2, in ragione dell’età o della condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbilità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità.

Pertanto per queste ultime due categorie di lavoratori, fino al 31 dicembre 2023, la prestazione lavorativa in modalità agile potrà essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità degli stessi, nel caso in cui non siano stati forniti dal datore di lavoro.

Non sembra peregrino poter concludere affermando che, dopo diversi anni di assestamento della disciplina prevenzionistica, emergere una nuova spinta normativa a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, che si inscrive nel più ampio impegno assunto dall’attuale Governo e dal Legislatore sulla tematica. Impegno che sembra trovare conferma anche con la ratifica di due Convenzioni internazionali sulla salute e sicurezza dei lavoratori (con la legge n.84/2023), nonché con i lavori dello specifico Tavolo tecnico tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e le associazioni datoriali e sindacali, riunitosi da ultimo il 4 luglio scorso.