Bonus baby sitter, nuove categorie di lavoratori nel decreto Draghi: a chi spetta

Il nuovo decreto legge 13 marzo emanato dal Governo Draghi allarga il bonus baby sitter a nuove categorie di persone. Con il ritorno in zona arancione e rossa e lo smart working per migliaia di lavoratori, e soprattutto con la chiusura delle scuole, che obbligano i bambini a casa, l’Esecutivo è dovuto intervenire per supportare i tanti lavoratori con figli a casa.

Oltre che riconoscere in certi casi nuovi congedi parentali, in altri viene riconosciuto il bonus baby sitter. In particolare, possono richiedere il bonus baby sitter queste categorie:

  • lavoratori iscritti alla gestione separata Inps
  • lavoratori autonomi
  • personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, impiegato per le esigenze connesse all’emergenza epidemiologica da Covid
  • lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari.

Tutti questi soggetti scegliere la corresponsione di uno o più bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 100 euro settimanali per i figli conviventi minori di 14 anni. Il bonus viene erogato mediante il Libretto famiglia.

In alternativa, il bonus baby sitter viene erogato direttamente al richiedente per la comprovata iscrizione ai centri estivi, ai servizi integrativi per l’infanzia, ai servizi socio-educativi territoriali, ai centri con funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi per la prima infanzia.

Il bonus è riconosciuto anche ai lavoratori autonomi non iscritti all’Inps, subordinatamente alla comunicazione da parte delle rispettive casse previdenziali del numero dei beneficiari.

La fruizione del bonus per servizi integrativi per l’infanzia è incompatibile con la fruizione del bonus asilo nido e può essere fruito solo se l’altro genitore non accede ad altre tutele o al congedo parentale.

Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di lavoro in smart working o fruisce del congedo o non svolge alcuna attività lavorativa o è sospeso dal lavoro, l’altro genitore non può fruire dell’astensione o del bonus, salvo che sia genitore anche di altri figli minori di 14 anni avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di alcuna delle misure.

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