Rottamazione ter, la scadenza slitta dal 2 al 9 dicembre

I ritardatari della rottamazione delle cartelle avranno tempo per pagare fino al prossimo 9 dicembre. Slitta infatti di qualche giorno la precedente scadenza del 2 dicembre. I cinque giorni di tolleranza – entro i quali non scatta la decadenza e non sono dovuti interessi – scadono il 7 dicembre. Essendo un sabato, si arriva a lunedì 9 dicembre.

Un tempo molto ampio per mettersi in regola con le somme dovute per la rottamazione ter e per il saldo e stralcio

Inizialmente la scadenza per l’adesione alla rottamazione ter era stata fissata al 30 aprile 2019, con il termine del pagamento della prima o unica rata al 31 luglio 2019. In un secondo momento sono stati riaperti i termini per l’adesione al 31 luglio con conseguente nuova scadenza al 30 novembre 2019, che essendo un sabato verrebbe fatto slittare a lunedì 2 dicembre.
Comunque sia, esiste un limite di tolleranza, di 5 giorni, entro i quali non decadono i benefici della rottamazione, ne si incorre in more, interessi o sanzioni di sorta. I 5 giorni scadrebbero il 7 dicembre, ma essendo questo giorno un sabato, viene ulteriormente prorogato a lunedì 9 dicembre.

La proroga riguarda sia chi aveva presentato domanda per la rottamazione ter a fine aprile sia chi aveva aderito alla rottamazione bis, saltando il pagamento del 7 dicembre 2018.

A questo proposito, il Sole 24 ore ricorda che i debitori che hanno versato entro il 7 dicembre le rate in origine in scadenza a luglio, settembre e ottobre 2018, rientravano nella rottamazione ter, con diritto a pagare le somme residue in 10 rate, con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anni.

I soggetti che, invece, non hanno rispettato la scadenza di dicembre hanno comunque potuto presentare la domanda di rottamazione ter, con pagamento della prima rata sempre alla fine dello scorso mese di luglio. Anche in questi casi, dunque, in caso di mancato pagamento della prima rata entro il termine originario, si ha la possibilità di rientrare nella procedura agevolata effettuando il versamento entro il prossimo mese di novembre. L’importo da pagare non cambia: si può dunque utilizzare il bollettino iniziale.

Se il debitore ha versato in ritardo la rata di luglio non deve fare nulla poiché è automaticamente rimesso in termini. In caso di procedure esecutive in corso nei riguardi dei soggetti che hanno saltato l’appuntamento di luglio, una volta pubblicato il decreto legge, la procedura deve essere revocata.

Le somme dovute per il saldo e stralcio possono essere versate in unica soluzione entro il 30 novembre 2019 o in rate così suddivise: il 35% entro il 30 novembre 2019; il 20% entro il 31 marzo 2020; il 15% entro il 31 luglio 2020; il 15% entro il 31 marzo 2021; il restante 15% entro il 31 luglio 2021. In caso di rateazione si applicano gli interessi al tasso del 2 per cento annuo.

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