Premierato e riforma: il premier potrà sempre sciogliere le Camere

Nella commissione Affari costituzionali del Senato,  Alberto Balboni e la ministra azzurra per le Riforme Elisabetta Casellati, interpretando la volontà della premier Giorgia Meloni, hanno vinto prima del previsto la battaglia con la Lega su un punto dirimente della riforma costituzionale che introduce l’elezione «a suffragio universale e diretto» del premier: con l’emendamento presentato da Alleanza Verdi/Sinistra che sopprime la parola «volontarie» dall’articolo 4 del Ddl Casellati, approvato all’unanimità dalla commissione, il premier eletto avrà di fatto il pieno potere di scioglimento delle Camere, che è il vero potere deterrente delle crisi politiche, allineandosi in questo ai colleghi dei principali Paesi europei. Non saranno insomma possibili sgambetti da parte dei partiti minori della maggioranza, né sostituzioni con un secondo premier a meno che questa non sia la volontà dell’eletto.

Nel dettaglio, il testo prevede tre casi di soluzione delle crisi.

Caso uno: «In caso di revoca della fiducia al presidente del Consiglio eletto, mediante mozione motivata, il presidente della Repubblica scioglie le Camere». Qui tutto chiaro: si torna dritti alle urne, e quindi è improbabile che venga presentata tale mozione di sfiducia a meno di non volere la fine della legislatura.

Caso due: «In caso di dimissioni volontarie (parola soppressa) del presidente del Consiglio eletto, previa informativa parlamentare, questi può proporre, entro sette giorni, lo scioglimento delle Camere al presidente della Repubblica, che lo dispone». Il premier ha dunque la facoltà di chiedere e ottenere lo scioglimento anticipato se c’è una crisi politica.

Caso tre: «Qualora non eserciti tale facoltà e nei casi di morte, impedimento permanente, decadenza, il Presidente della Repubblica può conferire, per una sola volta nel corso della legislatura, l’incarico di formare il governo al presidente del Consiglio dimissionario o a un altro parlamentare eletto in collegamento con il presidente del Consiglio». Nel caso in cui il premier eletto non voglia tornare alle urne ha dunque due opzioni: o tentare la strada del reincarico e magari provare a cambiare la maggioranza, sostituendo ad esempio il partito che gli ha tolto l’appoggio con un partito dell’opposizione, oppure può passare la mano ad un altro esponente della maggioranza. Nel testo non era però stato normato, per volontà della Lega, il caso di mancata fiducia su un provvedimento, caso che per la maggior parte dei costituzionalisti comporta dimissioni obbligate e non volontarie del premier: evidente la volontà di riservarsi la possibilità di disarcionare l’eletto senza rischiare il ritorno alle urne. Ora, con l’eliminazione della parola «volontarie», non c’è più incertezza d’interpretazione e anche nel caso di mancata fiducia su un provvedimento l’eletto può chiedere e ottenere il ritorno al voto.

Ad ogni modo, se il Ddl Casellati è ora più razionale e più coerente con il principio dell’elezione diretta, resta da sciogliere il nodo del sistema di voto. In Costituzione si fissa solo il principio di «un premio da assegnare su base nazionale che garantisca la maggioranza dei seggi», ma non si stabilisce la soglia necessaria a far scattare il premio. E resta da risolvere, per stessa ammissione di Balboni e Casellati, il nodo dei 5 milioni di italiani all’estero: ora i loro voti sono incanalati nella circoscrizione estero che elegge 4 deputati e 8 senatori, ma con l’elezione diretta un voto vale uno e potrebbero ribaltare qualsiasi risultato. Ci si penserà forse in Aula, dove il testo è atteso il 29 aprile, oppure dopo le europee durante l’esame della Camera.

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