LE MOLESTIE SESSUALI COME DISCRIMINAZIONE, ANCHE QUESTA È UNA FORMA DI VIOLENZA : IL CASO

Le molestie sessuali come discriminazione, anche questa è una forma di violenza.

Con questa premessa Adriana Ventura, consigliera di parità della Provincia di Rimini, ha preso in carico il caso di una dipendente di un Ente locale sito in Provincia di Rimini e il 10 novembre, il giudice del lavoro del Tribunale di Rimini ha accolto il ricorso presentato dalla  consigliera di parità, assistita  dall’avvocata Francesca Introna con studio a Milano,  ad adiuvandum nel ricorso presentato dalle  Avv. Tatiana Biagioni e Avv. Anna Danesi con studio a Milano che assistevano la lavoratrice, condannando l’Ente al  risarcimento della somma di 15 mila euro  alla lavoratrice vittima di molestie sessuali ad opera di un collega di lavoro nel luogo di lavoro.

In tema di molestie e parità di trattamento deve innanzitutto richiamarsi la Raccomandazione 92/131/CEE della Commissione CEE sulla tutale della dignità delle donne e degli uomini sul lavoro, all’interno della quale per la prima volta (per quanto solo con uno strumento di soft law) viene in rilievo l’argomento.

Nelle premesse di tale Raccomandazione si legge che: “ogni comportamento indesiderato a connotazione sessuale o qualsiasi altro tipo di comportamento basato sul sesso, compreso quello  dei superiori e colleghi, che offenda la dignità degli uomini e delle donne sul lavoro è inammissibile e in determinate circostanze può essere contrario al principio di parità di trattamento ai sensi degli articoli 3, 4 e 5 della direttiva 76/207/CEE del Consiglio, del 9 febbraio 1976, relativa alla attuazione del principio di parità di trattamento fra le donne e gli uomini per quanto riguarda l’accesso al lavoro, la formazione e la promozione professionali e le condizioni di lavoro”.

Sono considerate come discriminazioni anche le molestie, ovvero quei comportamenti indesiderati, posti in essere per ragioni connesse al sesso, aventi lo scopo o l’effetto di violazione della dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo. Sono, altresì, considerate come discriminazioni le molestie sessuali, ovvero quei comportamenti indesiderati a connotazione sessuale, espressi in forma fisica, verbale o non verbale, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una lavoratrice o di un lavoratore e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante o offensivo.

Questa definizione equipara le molestie (sessuali e non) alla discriminazione, identificando gli elementi principali della fattispecie (il comportamento indesiderato, la violazione della dignità come scopo o effetto e il clima derivante dal comportamento).

Da ultimo ricordiamo che è stata recentemente promulgata la L. n. 4 del 15 gennaio 2021, “Ratifica ed esecuzione della Convenzione dell’Organizzazione Internazionale del lavoro n. 190 sull’eliminazione della violenza e delle molestie sul  luogo di lavoro”, adottata a Ginevra il 21 giugno 2019 nel corso della 108ª sessione della Conferenza generale della medesima Organizzazione, che costituisce un ulteriore impulso alla lotta alle discriminazioni e alle molestie, riconoscendo il diritto di tutti ad un mondo del lavoro libero dalla violenza e dalle molestie, ivi  compresi la violenza e le molestie di genere, riconoscendo che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro possono:

costituire un abuso o una violazione dei diritti umani, e che la violenza e le molestie rappresentano una minaccia alle pari opportunità e che sono inaccettabili e incompatibili con il lavoro dignitoso, riconoscendo l’importanza di una cultura del  lavoro basata sul rispetto reciproco e sulla dignità dell’essere umano ai fini della prevenzione della violenza e delle molestie; ricordando che gli  Stati membri  hanno l’importante responsabilità di promuovere un ambiente generale di tolleranza zero nei  confronti della violenza e delle molestie al fine di agevolare la prevenzione di tali comportamenti e pratiche e che tutti gli attori del mondo del lavoro devono astenersi da molestie e violenze, prevenirle e combatterle;

riconoscendo che la violenza e le molestie nel mondo del lavoro hanno ripercussioni sulla salute psicologica, fisica e sessuale, sulla dignità e sull’ambiente familiare e sociale della persona;

riconoscendo che la violenza e le molestie influiscono anche sulla qualità dei servizi pubblici e privati e possono impedire che le persone, in particolare le donne, entrino, rimangano e progrediscano nel mercato del lavoro;

rilevando come la violenza e le molestie siano incompatibili con lo sviluppo di imprese sostenibili e abbiano un impatto negativo sull’organizzazione del lavoro, sui rapporti nei luoghi di lavoro, sulla partecipazione dei lavoratori, sulla reputazione delle imprese e sulla produttività; riconoscendo che le molestie e la violenza di genere colpiscono sproporzionatamente donne e ragazze e riconoscendo che un approccio inclusivo, integrato e in una prospettiva  di genere, che intervenga sulle cause all’origine e sui fattori di rischio, ivi compresi stereotipi di genere, forme di discriminazione multiple e interconnesse e squilibri nei rapporti di potere dovuti al genere, si rivela essenziale per porre fine alla violenza e alle molestie nel mondo del lavoro.

Con l’approssimarsi del 25 novembre , giornata  mondiale contro la violenza sulle donne, la vittoria del ricorso rappresenta un tassello importante per perseguire la prevenzione di ogni tipo di violenza contro le donne che soprattutto nel mondo del lavoro subiscono una doppia vittimizzazione poiché  spesso avere il coraggio di denunciare significa mettere in gioco la propria occupazione, la serenità familiare, il giudizio dei colleghi, della gente che mormora….

Anche per il coraggio e la perseveranza dimostrata ringrazio la lavoratrice che chiamerò fittiziamente CHIARA , nella consapevolezza che “quel collega” che l’ha molestata, difficilmente ripeterà l’impresa.

Adriana Ventura

Consigliera di parità della provincia di Rimini

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