Giurisprudenza amministrativa su concessioni balneari

Il Tar della Puglia, il 06 maggio 2024, ha depositato le sentenze n. 553/2024, 565/2024, 566/2024, riguardanti un atto deliberativo del Comune di Monopoli, che aveva ridotto la durata delle concessioni balneari vigenti al 2024. I giudici amministrativi hanno in particolare affermato che i provvedimenti comunali impugnati, pur dando atto del precedente rilascio di concessioni demaniali marittime al termine di una procedura selettiva adeguatamente pubblicizzata e culminata nell’estensione della durata del titolo concessorio al 31 dicembre 2033, ne avevano illegittimamente ridotto l’orizzonte temporale al 31 dicembre 2024, per effetto di una non corretta applicazione dell’articolo 3, comma 2, della legge n. 118/2022, dato che il meccanismo pubblicitario descritto garantiva in realtà a tutti gli operatori economici, in linea con le norme comunitarie in materia di concorrenza, le chances concorrenziali in contrapposizione al titolare della concessione scaduta o in scadenza.  Solo una settimana prima di tale pronuncia, del resto, il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3940 del 30 Aprile 2024, aveva affermato che è necessario procedere alla riassegnazione delle concessioni attraverso un processo competitivo, con disapplicazione delle proroghe governative sulle concessioni balneari. E due settimane dopo la sentenza in commento, ancora il Consiglio di Stato, con le sentenze numero 4479, 4480 e 4481 del 20 maggio 2024, ha ribadito l’obbligo di istituire subito i bandi di gara per le concessioni balneari, rilevando che le proroghe delle concessioni balneari sono illegittime e i titoli sono scaduti il 31 dicembre 2023, dovendo quindi essere riassegnati tramite procedure selettive.

Riassegnazione delle concessioni attraverso un processo competitivo, con disapplicazione delle proroghe sulle concessioni balneari

Infine, da ultimo, ancora il Consiglio di Stato, con la pronuncia n. 3374 del 22 maggio 2024, ha affermato che «considerata la necessità, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, di accordare prevalente tutela all’interesse della società ricorrente a proseguire nello svolgimento dell’attività economica di impresa, anche considerata la prossimità dell’avvio della stagione estiva», pena un inutile pregiudizio per l’interesse della collettività, l’attuale concessionario poteva svolgere la sua attività anche per la stagione estiva 2024. In conclusione, il tema è senz’altro complesso, ma una soluzione va trovata, non essendo possibile affidarsi solo agli esiti della giurisprudenza, laddove il legittimo affidamento degli operatori del settore non si tutela tanto con le proroghe quanto con il fissare regole certe, ragionevoli e trasparenti, avendo lo stesso Consiglio di Stato già comunque evidenziato che dovranno essere individuati criteri che, nel rispetto della par condicio, consentano anche di valorizzare l’esperienza professionale e il know-how acquisito da chi ha già svolto attività di gestione di tali beni, a cui, in ogni caso, dovrà essere riconosciuto un indennizzo a tutela degli eventuali investimenti effettuati.

*Giovambattista Palumbo, Direttore dell’Osservatorio dell’Eurispes sulle Politiche fiscali.

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