Legittima la decisione del giudice d’appello che ha disposto l’obbligo di corresponsione di assegno divorzile per l’ex marito, a favore della ex moglie che si trova priva di autosufficienza economica, nonostante che precedentemente, in fase di giudizio di separazione, le parti avessero regolato, con specifici accordi, i rapporti economici con la dazione da parte dell’ex marito di lire 200 milioni, ritenuti nulli per illiceità della causa.
Corte di Cassazione, Sezione VI Civile, ordinanza del 6 settembre 2019
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