Domenica 11 giugno oltre 9 milioni di cittadini sono chiamati al voto per l’elezione diretta dei sindaci e dei consigli comunali, nonché per l’elezione dei consigli circoscrizionali nelle regioni a statuto ordinario. L’eventuale turno di ballottaggio per l’elezione diretta dei sindaci avrà luogo domenica 25 giugno.
Nelle regioni a statuto speciale il giorno delle elezioni amministrative è stabilito dalla competente autorità regionale. In Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige si è votato il 7 maggio, in Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Sardegna è stata individuata la stessa data delle regioni a statuto ordinario, cioè domenica 11 giugno.
Le modalità di espressione del voto cambiano in funzione della popolazione dei comuni.
È eletto sindaco il candidato che ottiene il maggior numero di voti.
Nei comuni con più di 15.000 abitanti si può:
– tracciare un segno solo sul candidato sindaco; in questo caso il voto viene attribuito solo al candidato sindaco;
– tracciare un segno solo su una delle liste collegate al candidato sindaco o anche sia sul candidato sindaco che su una delle liste collegate al medesimo candidato sindaco: in entrambi i casi il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista di candidati consiglieri;
– esprimere il voto disgiunto, tracciando un segno sul candidato sindaco ed un altro segno su una lista non collegata: in questo caso il voto viene attribuito sia al candidato sindaco che alla lista non collegata.
È eletto sindaco al primo turno il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno); qualora nessun candidato raggiunga tale soglia si tornerà a votare domenica 25 giugno per il ballottaggio tra i due candidati più votati.
– Nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti si può esprimere una sola preferenza.
– Nei comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti è possibile esprimere due preferenze per i candidati a consigliere comunale, scrivendone il cognome nelle apposite righe tratteggiate poste al di sotto del contrassegno di lista. In caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare una candidata di genere femminile ed un candidato di genere maschile (o viceversa), pena l’annullamento della seconda preferenza.