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Lavoratori stagionali, chi sono: l’elenco delle attività che rientrano in questa categoria

Chi sono i lavoratori stagionali? Cosa fanno? Quali attività rientrano in questa dicitura e quali no? Quali diritti ha questa categoria di lavoratori?

Chi sono i lavoratori stagionali? Cosa fanno? Quali attività rientrano in questa dicitura e quali no? Quali diritti ha questa categoria di lavoratori? Spesso sentiamo parlare di questa tipologia di lavoro ma non è chiaro di cosa si tratti. Facciamo qui chiarezza, provando a sciogliere un po’ di dubbi a riguardo.

Indice

Lavoro stagionale: cos’è e caratteristiche

Bonus stagionali: cos’è e chi ne ha diritto

Quali sono i lavori stagionali

Lavoro stagionale: cos’è e caratteristiche

Per cominciare, dobbiamo dire che si parla di lavoro stagionale quando un’attività lavorativa si svolge ed è concentrata in un determinato periodo dell’anno e non c’è il carattere della continuità. Questa attività rientra nella più ampia definizione di lavoro a tempo determinato, anche se ci sono differenze rilevanti, sia per quanto riguarda dei limiti quantitativi che di durata massima.

Le attività stagionali sono quelle individuate con decreto del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali e dai contratti collettivi nazionali. L’elenco delle attività stagionali è ancora lo stesso del decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, oltre, come detto, ad altre ipotesi previste dalla contrattazione collettiva.

Come precisa il Ministero del Lavoro, la grande differenza rispetto al lavoro con contratto a tempo determinato è che per lo stagionale non sono previste proroghe o rinnovi, come invece accade con il contratto a termine. Alle attività stagionali non si applicano neanche le previsioni relative al limite numerico previsto per le assunzioni a tempo determinato.

Non esistono ad esempio durate fissate per legge riguardo ai contratti di lavoro stagionale, perché generalmente questi lavori iniziano e finiscono nell’arco di qualche settimana o mese. Tuttavia, la prassi dice che, per essere tali, i contratti di lavoro stagionali debbano avere una durata massima di 8 mesi l’anno.

Va detto che il lavoratore assunto a tempo determinato per lo svolgimento di attività stagionali ha diritto di precedenza rispetto a nuove assunzioni a tempo determinato da parte dello stesso datore di lavoro per le stesse attività stagionali.

Un discorso a parte riguarda le donne lavoratrici stagionali: nel caso in cui si trovino in stato di maternità, scatta anche in questo caso un periodo di congedo, durante il quale la lavoratrice ha diritto all’assegno di maternità a carico dell’INPS. La particolarità è che, nel caso proprio di lavoratrici assunte a tempo determinato per lavori stagionali, è l’INPS stesso a versare direttamente l’indennità.

Bonus stagionali: cos’è e chi ne ha diritto

Molti non lo sanno, ma per i lavoratori stagionali è previsto uno speciale Bonus INPS. Non tutti però ne hanno diritto.

Il Bonus stagionali va solo a chi abbia lavorato per almeno 50 giornate nel 2021 e non abbia superato i 35mila euro di reddito. Nota a parte per i lavoratori stagionali dello spettacolo, che devono essere iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo e aver versato contributi giornalieri per almeno 50 giorni.

Gli stagionali hanno anche diritto al Bonus 150 euro, per cui devono fare esplicita domanda all’INPS.

Quali sono i lavori stagionali

Quali sono le attività lavorative che rientrano nella categoria dei lavori stagionali? Qui l’elenco completo, che, come anticipato, è stato stabilito nel 1963, e dunque riporta in alcune parti lavori che sono quasi stati abbandonati:

sgusciatura delle mandorle

scuotitura, raccolta e sgranatura delle pine

raccolta e conservazione del prodotti sottobosco (funghi, tartufi, fragole, lamponi, mirtilli, ecc.)

raccolta e spremitura delle olive

produzione del vino comune (raccolta, trasporto, pigiatura dell’uva, torchiatura delle vinacce, cottura del mosto, travasamento del vino)

monda, trapianto, taglio e raccolta del riso

motoaratura, mietitura, trebbiatura meccanica dei cereali e pressatura dei foraggi

lavorazione del falasco

lavorazione del sommacco

maciullazione e stigliatura della canapa

allevamento bachi, cernita, ammasso e stufatura dei bozzoli

ammasso, sgranatura, legatura, macerazione e stesa all’aperto del lino

taglio delle erbe palustri, diserbo dei canali, riordinamento scoline delle opere consortili di bonifica

raccolta, infilzatura ed essiccamento della foglia del tabacco allo stato verde

cernita e condizionamento in colli della foglia di tabacco allo stato secco

taglio dei boschi, per il personale addetto all’abbattimento delle piante per legname da opera, alle operazioni per la preparazione della legna da ardere, alle operazioni di carbonizzazione nonché alle relative operazioni di trasporto

diradamento, raccolta e trasporto delle barbabietole da zucchero

smorzatura del sughero

salatura e marinatura del pesce

pesca e lavorazione del tonno

lavorazione delle sardine sott’olio (per le aziende che esercitano solo tale attività)

lavorazione delle carni suine

produzione di formaggi in caseifici che lavorano esclusivamente latte ovino

lavorazione industriale di frutta, ortaggi e legumi per la fabbricazione di prodotti conservati e di bevande (limitatamente al personale assunto nel periodo di lavorazione del prodotto fresco), nonché fabbricazione dei relativi contenitori

produzione di liquirizia

estrazione dell’olio dalle sanse e sua affinazione

estrazione dell’olio dal vinacciolo e sua raffinazione

estrazione dell’alcool dalle vinacce e dalle mele

fabbricazione del ghiaccio (durante il periodo estivo)

estrazione di essenze da erbe e frutti alla stato fresco

spiumatura della tiffa

sgranellatura del cotone

lavatura della paglia per capelli

trattura della seta

estrazione del tannino

fabbricazione e confezionamento di specialità dolciarie nei periodi precedenti le festività del Natale e della Pasqua

cave di alta montagna

montaggio, messa a punto e collaudo di esercizio di impianti per zuccherifici, per fabbriche di conserve alimentari e per attività limitate a campagne stagionali

fabbricazione dei laterizi con lavorazione a mano o mista a mano e a macchina nelle quali si faccia uso di essiccatoio all’aperto

cernita e insaccamento delle castagne

sgusciatura ed insaccamento delle nocciole

raccolta, cernita, spedizione di prodotti ortofrutticoli freschi e fabbricazione dei relativi imballaggi

raccolta, cernita, confezione e spedizione di uve da tavola e da esportazione

lavaggio e imballaggio della lana

fiere ed esposizioni

lavoratori preparatori della campagna salifera (sfangamento canali, ripristino arginatura mungitura a cilindratura casette salanti, sistemazione aie di stagionatura), salinazione (movimento di acque, raccolta del sale)

spalatura della neve

attività svolte in colonie montane, marine e curative e attività esercitate dalle aziende turistiche, che abbiano, nell’anno solare, un periodo di inattività non inferiore a 70 giorni continuativi o a 120 giorni non continuativi

preparazione e produzione di spettacoli per il personale non menzionato nella lett. c) dell’art. 1 della legge 18 aprile 1962, n. 230, addetto a singoli spettacoli o serie di spettacoli consecutivi di durata prestabilita

attività del personale addetto alle arene cinematografiche estive

attività del personale assunto direttamente per corsi di insegnamento professionale di breve durata e soltanto per lo svolgimento di questi corsi

conduzione delle caldaie per il riscaldamento dei fabbricati

attività del personale addetto agli impianti di trasporto a fune destinati ad attività sportive in località sciistiche e montane e alla gestione delle piste da sci.

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