Imu su immobile inagibile

Se l’immobile è inagibile o inabitabile l’Ici (o l’Imu) si dimezza. L’imposta va pagata nella misura del 50%, nell’anno fiscale di riferimento, per tutto il perdurare dello stato di inagibilità o inabitabilità dell’immobile. E non occorre la reiterazione della richiesta per godere della riduzione per gli anni successivi.

Imu sui fabbricati inagibili

Lo mette nero su bianco la Corte di Cassazione con l’ordinanza 19665 dell’11 luglio 2023. Ma c’è una condizione: il contribuente deve poter provare di avere avvertito l’ente impositore della non fruibilità del fabbricato. Qualora l’ente impositore venga a conoscenza del ripristino dell’immobile la riduzione viene meno e torna l’obbligo di versamento in misura integrale per gli anni successivi.

Inagibilità e Imu: che dice la Cassazione

Ma non solo: qualora il Comune sia già in possesso di informazioni secondo le quali l’immobile versa in uno stato di non abitabilità, allora l’importo dell’imposta va ridotto del 50% anche senza che il cittadino avanzi la sua richiesta. A questo riguardo la Cassazione invoca il principio di collaborazione e buona fede alla base dei rapporti fra ente impositore e contribuente, secondo quanto disposto dall’articolo 10 comma 1 della legge 212 del 27/7/2000. Testualmente: “I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede”.

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