Folla in uno degli sportelli INPS a Napoli tra le citta' con più richieste di domande di pensione anticipata con Quota 100, 8 febbraio 2019 ANSA / CIRO FUSCO

Assegno unico e Reddito di cittadinanza: non serve la domanda. Le istruzioni Inps

Chi già percepisce il Reddito di cittadinanza non deve fare domanda per ricevere l’assegno unico per i figli, introdotto in via temporanea e come misura ponte con decorrenza dal 1° luglio 2021 e fino al 31 dicembre 2021: sarà l’Inps a pagare d’ufficio l’importo aggiuntivo, secondo specifiche regole, direttamente sulla card Rdc.

Non sarà quindi necessario fare alcuna richiesta, ma sarà l’Istituto a verificare se il nucleo familiare indicato nel modello ISEE è in possesso dei requisiti richiesti per l’attribuzione dell’importo aggiuntivo.

Assegno unico, a chi spetta

L’assegno temporaneo è erogato dall’Inps in presenza di figli minori di 18 anni, inclusi i figli minori adottati e in affido preadottivo.
L’assegno spetta ai nuclei familiari che non abbiano diritto all’assegno per il nucleo familiare. Al riguardo, si ricorda che l’assegno per il nucleo familiare (ANF) è corrisposto alle seguenti categorie di soggetti:

  • lavoratori dipendenti;
  • lavoratori iscritti alla Gestione separata;
  • lavoratori agricoli;
  • lavoratori domestici e domestici somministrati;
  • lavoratori di ditte cessate, fallite e inadempienti;
  • lavoratori in aspettativa sindacale;
  • lavoratori marittimi sbarcati;
  • lavoratori titolari di prestazioni sostitutive della retribuzione, quali i titolari di NASpI o di disoccupazione agricola, titolari di trattamenti di integrazione salariale, lavoratori assistiti da assicurazione TBC e ai titolari di prestazioni pensionistiche da lavoro dipendente.

In linea generale e ferma restando la sussistenza di tutti i requisiti indicati dalla norma, l’assegno temporaneo potrà quindi essere riconosciuto ai nuclei familiari di lavoratori autonomi e ai nuclei familiari in cui sono presenti soggetti in stato di inoccupazione. Inoltre, l’assegno temporaneo spetta, in presenza di tutti i requisiti previsti dalla legge, a coloro che beneficiano degli assegni familiari (coltivatori diretti, coloni, mezzadri e titolari di pensione da lavoro autonomo), nonché ai nuclei che non beneficiano dell’assegno per il nucleo familiare, in assenza di uno o più requisiti di legge.

Assegno unico e Rdc, come calcolare l’importo

Le istruzioni operative sono contenute nella circolare Inps n. 93 del 30 giugno 2021.  Il calcolo dell’assegno unico è effettuato, in linea generale, partendo dal valore dell’ISEE del nucleo familiare.
Nel dettaglio, l’importo mensile spettante dal 1° luglio 2021 è pari a:

  • 167,50 euro per ciascun figlio, in caso di nuclei familiari fino a due figli;
  • 217,80 euro per figlio per i nuclei più numerosi, in caso di ISEE non superiore a 7.000 euro;
  • l’importo riconosciuto è progressivamente ridotto per i nuclei familiari con ISEE superiore a 7.000 euro e fino a 50.000 euro.

Per ciascun figlio minore con disabilità, inoltre, gli importi sono maggiorati di 50 euro.

Per chi percepisce il Reddito di cittadinanza, l’assegno unico mensile riconosciuto è calcolato sottraendo dall’importo teorico spettante la quota di Reddito di cittadinanza relativa ai figli che rientrano nel nucleo familiare, calcolata sulla base della scala di equivalenza.

Il parametro della scala di equivalenza è pari a:

  • 1 per il primo componente del nucleo familiare;
  • è incrementato di 0,4 per ogni ulteriore componente di minore età, fino ad un massimo di 2,1, ovvero fino ad un massimo di 2,2 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza, come definite ai fini dell’ISEE.

L’Inps fornisce alcuni esempi di calcolo:

Nucleo familiare composto da due genitori maggiorenni e due figli minorenni. Scala di equivalenza Rdc pari a 1.8. ISEE pari a 7000 euro. Scala di equivalenza riferita ai soli minori presenti nel nucleo 0.4; Rdc percepito dal nucleo 500 euro mensili.
L’importo teorico dell’Assegno temporaneo è pari a 335,00 euro (167,5 x 2).
In tale caso, si avrà la seguente formula per calcolare l’importo dell’Assegno temporaneo, che è già assorbito dal Reddito di cittadinanza: 
500 x 0.4/1.8 = 111,1
Quindi, nell’esempio sopra descritto, la prestazione Rdc va integrata per un importo pari a 223,9 euro (335-111,1).

Assegno unico, come fare domanda

La domanda di assegno temporaneo è presentata, di norma dal genitore richiedente, entro e non oltre il 31 dicembre 2021. La domanda dovrà essere inoltrata una sola volta per ciascun figlio, attraverso i seguenti canali:

  • portale web, utilizzando l’apposito servizio raggiungibile direttamente dalla home page del sito Inps, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall’Istituto entro il 1° ottobre 2020, oppure di SPID di livello 2 o superiore o una Carta di identità elettronica 3.0 (CIE), o una Carta Nazionale dei Servizi (CNS);
  • Contact Center Integrato, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
  • gli Istituti di patronato, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Assegno unico figli , modalità di pagamento

La domanda per l’Assegno temporaneo può essere presentata, di norma, dal genitore entro e non oltre il 31 dicembre 2021, in modalità telematica all’INPS o tramite Contact Center Integrato. In alternativa, lo stesso potrà rivolgersi ad un intermediario abilitato o ad un patronato.

In caso di accoglimento della domanda presentata, l’Assegno verrà riconosciuto mensilmente e a decorrere dal mese di presentazione della domanda stessa. Per le domande presentate successivamente al mese luglio (ma sempre entro il termine ultimo del 30 settembre 2021), verranno corrisposte le mensilità arretrate a partire – appunto – da luglio 2021. Dopo il 30 settembre 2021 non si perderà il diritto ma, precisa l’INPS, la decorrenza della misura corrisponderà al mese di presentazione della domanda.

Assegno unico figli, come viene erogato

Per quanto concerne l’erogazione dell’assegno, l’importo spettante, è corrisposto mediante:

  • accredito su rapporti di conto dotati di IBAN, area SEPA, intestati al richiedente e abilitati a ricevere bonifici (conto corrente, libretto di risparmio, carta prepagata);
  • bonifico domiciliato al richiedente presso lo sportello postale;
  • accredito sulla carta di cui all’articolo 5 del decreto-legge n. 4 del 2019, per i nuclei beneficiari di Rdc.

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