Assegni familiari 2023, cambiano ancora gli importi

Così come ogni anno, l’Inps ha aggiornato gli importi degli Assegni al nucleo familiare, conosciuti anche come assegni familiari, per il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno prossimo.

La tabella con gli importi degli assegni familiari è stata aggiornata: qui vengono indicati tanto i limiti di reddito quanto le cifre spettanti nel periodo compreso tra il 1° luglio 2023 e il 30 giugno 2024.

L’aggiornamento tiene conto dell’inflazione adeguando gli importi degli assegni familiari al costo della vita: ne è scattato – come confermato dalla circolare Inps n. 55 del 2023 (di seguito allegata) – un incremento generale dell’8,1% (tasso di rivalutazione accertato), come appunto previsto dalla legge n. 153 del 1988 che stabilisce che “i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione degli Anf devono essere rivalutati annualmente in misura pari alla variazione dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, calcolato dall’ISTAT, intervenuta tra l’anno di riferimento dei redditi per la corresponsione dell’assegno e l’anno immediatamente precedente”.

Da marzo 2022, con il passaggio dall’Anf all’Auu, la platea di coloro che possono ancora godere degli assegni familiari si è notevolmente ridotta. Infatti, è sufficiente che nel nucleo familiare sia presente un minorenne (o un maggiorenne) per il quale si percepisce dell’Assegno unico per far venir meno il diritto dell’Assegno al nucleo familiare anche per gli altri componenti.

In caso contrario, laddove nel nucleo non risultino percettori di Auu, l’Assegno al nucleo familiare può essere ancora richiesto per:

  • coniuge;
  • fratelli, sorelle e nipoti del richiedente minorenni oppure inabili a svolgere qualsiasi lavoro (ma solo se non coniugati, orfani di entrambi i genitori e non aventi diritto alla pensione ai superstiti).

In aggiunta, ricordiamo che spettano ancora gli Assegni al nucleo familiare ai nuclei orfanili, ossia laddove si tratti di nuclei familiari composti esclusivamente da minorenni oppure da maggiorenni disabili, come pure dal nucleo composto dal coniuge superstite titolare di pensione di reversibilità e inabile al lavoro.

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