Il logo dell'Agenzia delle Entrate, Roma, 1 febbraio 2018. ANSA/GIUSEPPE LAMI

Arriva il no alla doppia sanzione per il credito Iva inesistente

Per fare un po’ di chiarezza sull’enorme questione dell’Iva, l’Agenzia delle Entrate ha emanato una nuova risoluzione – la AdE 36/E/2018 – con la quale sono stati finalmente stabiliti dei punti guida importanti. Si è deciso che nel caso in cui sia stata recuperata e sanzionata l’illegittima detrazione dell’Iva addebitata in fattura e accertata l’infedeltà dichiarativa in operazioni inesistenti, non è punibile anche il successivo utilizzo del credito in compensazione. Un chiarimento non da poco, su una questione che aveva creato non pochi fraintendimenti negli anni passati.

L’Agenzia delle Entrate ha deciso di porsi la questione e chiarirla una volta per tutte. L’occasione è stata un’attività istruttoria fatta verso alcune società: l’Amministrazione, infatti, si era accorta che erano state contabilizzate delle fatture passive su alcune operazioni inesistenti. Ovviamente l’Iva del credito emerso era stata compensata. Cosa è successo? Che le aziende oggetto del provvedimento sono state raggiunte da una doppia sanzione: una per illegittima detrazione e una per dichiarazione infedele. Provvedimenti questi, che sono stati immediatamente impugnati dai legali delle società.

Secondo quanto stabilito dall’Agenzia delle Entrate, nel caso di dichiarazione infedele, le compensazioni che sono state eseguite negli anni successivi sono legittime e quindi non possono più essere oggetto né di contestazione né di recupero. La decisione  si basa principalmente sulla definizione di ‘credito inesistente’, introdotta nel nostro ordinamento giuridico con il D.Lgs 158/2015. Questa stabilisce che è inesistente il credito per cui manca – in tutto o in parte – il presupposto costitutivo e la cui inesistenza non può essere accertata dai normali controlli amministrativi. Nel caso in cui, invece, ‘il credito inesistente da eccedenze d’imposta sia stato esposto in dichiarazione e successivamente utilizzato, si deve procedere unicamente con l’emissione degli atti tipici di accertamento in rettifica della dichiarazione, da notificarsi entro gli ordinari termini di decadenza, con applicazione della sanzione per infedele dichiarazione’. La sanzione è ancora più pesante nel caso di fatture o documentazione falsa, di operazioni inesistenti, di artifici o raggiri, condotte simulatorie e fraudolente.

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