Superbonus e bonus casa, 10 giorni in più per la cessione del credito: i chiarimenti

Tramite delle Faq pubblicate sul proprio sito l’Agenzia delle Entrate ha fornito nuovi chiarimenti sui bonus edilizi

Il limite sulla cessione del credito sui bonus edilizi, come il Superbonus 110%, hanno provocato lo stop di diversi lavori di riqualificazione energetica per milioni di case in tutta Italia, incentivati dalle agevolazioni fiscali. Attraverso il cosiddetto decreto Sostegni ter il governo ha circoscritto la cessione del credito d’imposta ad un solo operatore per contenere il rischio di frodi. In attesa di modifiche sulle nuova stretta richieste da quasi la totalità delle forze di maggioranza all’esecutivo, arriva l’intervento dell’Agenzia delle Entrate che proroga i termini del “periodo transitorio”.

Superbonus, arriva la proroga di 10 giorni per la cessione del credito: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Secondo quanto stabilito dall’articolo 28 del Dl 4/22, l’operatore che ha ricevuto lo sconto in fattura, dall’impresa che l’ha effettuato, non può cedere a sua volta il credito fiscale. In poche parole si vieta la possibilità di realizzare cessioni a catena del credito su Superbonus e agli altri bonus edilizi (qui abbiamo fatto il punto sul rischio dei cantieri bloccati).

La norma è in vigore dal 27 gennaio, ma il decreto ha previsto un periodo transitorio, nel quale i crediti che entro il 7 febbraio 2022 sono stati già oggetto di sconto in fattura o cessione, con comunicazione trasmessa all’Agenzia delle Entrate prima di questa data, possono essere oggetto di un’ulteriore e sola cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (qui avevamo parlato di chi rischiava di perdere i lavori iniziati).

Con le Faq appena pubblicate sul proprio sito, il Fisco ha annunciato un provvedimento di prossima emanazione che sposta la scadenza della comunicazione di 10 giorni, a causa dei tempi tecnici necessari per l’adeguamento del software che consente la trasmissione telematica delle opzioni.

Dunque l’invio delle comunicazioni relative agli interventi agevolabili per gli anni 2020, 2021 e 2022, sarà possibile non più fino al 7 febbraio ma entro al 17 dello stesso mese, ossia fino al 16 febbraio 2022.

Superbonus e bonus edilizi, i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate: il nuovo modello

Tramite una circolare pubblicata contestualmente alle Faq sul proprio sito, l’Agenzia delle Entrate ha messo a disposizione dei contribuenti il nuovo modello, con le relative istruzioni e specifiche tecniche, per comunicare le opzioni di cessione o sconto in fattura relative ai bonus edilizi, tra i quali anche il Superbonus 110%.

Il modulo approvato con un provvedimento firmato ieri dal Direttore dell’Agenzia delle Entrate, sostituisce il provvedimento dell’8 agosto 2020, tenendo conto delle novità introdotte sui lavori edili per i quali sono previsti le agevolazioni fiscali.

Gli aggiornamenti saranno progressivamente resi disponibili a decorrere dalle comunicazioni delle opzioni inviate dal 4 e dal 24 febbraio 2022 per gli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti.

Il modello di comunicazione e le specifiche tecniche sono stati adattati in modo tale da poter accogliere tutte le fattispecie di cessione delle rate residue di detrazione non fruite, in relazione agli interventi sulle parti comuni degli edifici.

Per concedere ai contribuenti e agli intermediari un periodo di tempo maggiore per trasmettere le comunicazioni delle opzioni, visto che la dichiarazione dei redditi precompilata sarà possibile dal 30 aprile 2022, nel provvedimento dell’Agenzia delle Entrate viene previsto che per le spese sostenute nel 2021, e per le rate residue non fruite delle detrazioni riferite alle spese sostenute nel 2020, la comunicazione dovrà essere trasmessa entro il 7 aprile 2022, anziché entro il 16 marzo.

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