Superbonus 110%, come funziona la cessione del credito con Intesa Sanpaolo

Mentre il viceministro del MEF Antonio Misiani accenna all’ipotesi che venga prorogato per ben 3 anni, sono diverse le banche che stanno formulando strategie precise per agevolare la cessione del credito a tutti coloro che intendono sfruttare al meglio il Superbonus 110% previsto dal decreto Rilancio per aumentare l’efficienza energetica degli edifici e/o ridurre l’impatto sismico.

L’agevolazione prevede una detrazione, ripartita in 5 anni, che riguarda lavori mirati, comprese le installazioni di pannelli solari e di colonnine per la ricarica di auto e scooter elettrici.

Come avere il Superbonus

Nello specifico, il Decreto Rilancio ha disciplinato l’utilizzo di questa tipologia di bonus in due modalità:

  • in compensazione dei propri debiti fiscali su più quote annuali;
  • mediante “sconto in fattura” operato dall’esecutore dei lavori, con conseguente passaggio della titolarità del credito in capo a quest’ultimo, che ne potrà usufruire con le stesse modalità che la Legge prevede per il committente.

In entrambi i casi il bonus è cedibile alle banche e agli altri intermediari finanziari. Le banche hanno quindi iniziato a presentare le proprie offerte in merito alla cessione del credito. Intesa Sanpaolo ha appena pubblicato il foglio illustrativo per spiegare nel dettaglio come funzionerà la sua cessione del credito. I tempi di compensazione del Superbonus saranno diversi in base alla tipologia dei lavori effettuati:

  • per i Superbonus al 110% la compensazione avverrà in 5 quote annuali
  • per Ecobonus, Sismabonus, Bonus ristrutturazione e Bonus Facciate la compensazione avverrà in 10 quote annuali.

Iniziamo col precisare che il termine Superbonus, Ecobonus e altri Bonus fiscali edilizi definito nel Foglio Informativo ricomprende tutte le agevolazioni che lo Stato concede, sotto forma di credito d’imposta, a fronte degli interventi considerati agevolabili dal decreto Rilancio.

Cos’è la cessione Superbonus, Ecobonus e altri Bonus Fiscali Edilizi

È un prodotto attraverso il quale il cliente, che ha maturato un credito d’imposta, trasferisce pro-soluto e a titolo definitivo alla banca il credito ottenendo il pagamento del corrispettivo in via anticipata. La banca lo potrà quindi utilizzare nelle modalità e nei tempi previsti dalla Legge che lo disciplina.

L’operazione di cessione si perfeziona con la sottoscrizione dello specifico contratto di cessione del credito di imposta, la cui efficacia è condizionata all’avverarsi di determinate condizioni sospensive (indicate nel contratto). In caso di mancato avverarsi delle condizioni sospensive previste nel contratto, il contratto di cessione diventa inefficace.

Considerato che l’importo del contratto di appalto da cui deriva il credito d’imposta potrebbe subire delle variazioni in diminuzione o in aumento con la conseguente variazione dell’ammontare del credito di imposta, il cliente, cioè il cessionario, qualora il credito di imposta dovesse risultare maggiore di una percentuale contrattualmente stabilita pari al 20% rispetto al valore del contratto di appalto, potrà risolvere il contratto di cessione dandone comunicazione scritta a Intesa Sanpaolo.

La cessione del credito potrà avvenire anche a Stato Avanzamento Lavori (SAL). Relativamente agli interventi ammessi al Superbonus, i SAL non potranno essere più di due, ciascuno riferito almeno al 30% dell’intervento che si chiuderà con la fine lavori pari al 40%.

Chi può richiedere la cessione del credito a IntesaSanpaolo

Sono ammessi alla cessione del credito di Intesa Sanpaolo questi soggetti (qui trovate tutte le date utili per non perdere il bonus):

  • persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arti e professioni (nel caso di interventi su singole unità immobiliari nel massimo di due per singolo proprietario);
  • condomìni (nel caso di lavori sulle superfici comuni come la realizzazione del cappotto termico, l’installazione d’impianti fotovoltaici o la sostituzione della caldaia). In qualità di consumatore, il condominio sottoscriverà il contratto di cessione del credito per il tramite dell’amministratore. Sono esclusi i condomini composti esclusivamente da persone giuridiche;
  • istituti autonomi case popolari (IACP)
  • cooperative edilizie di abitazione a proprietà indivisa
  • enti del terzo settore iscritti nei pubblici registri (ONLUS, Organizzazioni di volontariato, APS)
  • associazioni e società sportive dilettantistiche (per lavori sugli immobili adibiti a spogliatoi).

Rischi a carico del cliente

Nel caso in cui non dovessero verificarsi le condizioni sospensive previste nel contratto, il contratto di cessione diventa inefficace e il cessionario non è tenuto a corrispondere al cliente il corrispettivo della cessione.

Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo di cessione sarà pagato dalla banca al cliente entro 5 giorni lavorativi successivi alla data in cui il credito risulti nel cassetto fiscale della banca e il cliente abbia consegnato a Intesa Sanpaolo la documentazione accompagnatoria prevista. Il corrispettivo sarà corrisposto mediante accredito sul conto corrente indicato ed è determinato in misura percentuale del valore nominale del credito ceduto.

Condizioni economiche

Prezzo di acquisto del credito d’imposta Superbonus 110% (Decreto Rilancio): 90.91% del valore nominale del credito

Prezzo di acquisto del credito d’imposta Ecobonus, Sismabonus, ristrutturazione edilizia bonus Facciate: 80,00% del valore nominale del credito.

Reclami

Il cliente può presentare un reclamo alla banca:

  • per posta ordinaria a Ufficio Reclami Intesa Sanpaolo – Piazza San Carlo 156 – 10121 TORINO,
  • per posta elettronica alla casella assistenza.reclami@intesasanpaolo.com,
  • per posta elettronica certificata (PEC) a assistenza.reclami@pec.intesasanpaolo.com,
  • tramite fax al numero 011/0937350,
  • allo sportello dove è intrattenuto il rapporto o presso altri punti operativi della Banca,
  • online compilando l’apposito form presente nella sezione “Reclami e risoluzione delle controversie” del sito.

La banca deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. Per i servizi di pagamento, la banca deve rispondere entro 15 giorni dal ricevimento. In situazioni eccezionali, se la banca non può rispondere entro 15 giornate operative per motivi indipendenti dalla sua volontà, è tenuta a inviare una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale l’utente di servizi di pagamento otterrà una risposta definitiva. In ogni caso il termine per la ricezione della risposta definitiva non supera le 35 giornate operative.

Se il cliente non è soddisfatto della risposta ricevuta o non ha ricevuto risposta entro 30 giorni, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all’Arbitro e l’ambito della sua competenza si può consultare il sito arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d’Italia, oppure chiedere alla banca.

La mediazione

Il cliente e la banca per l’esperimento del procedimento di mediazione nei termini previsti dalla normativa vigente, possono ricorrere, anche in assenza di preventivo reclamo:

  • al Conciliatore BancarioFinanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie–ADR. Il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario può essere consultato sul sito conciliatorebancario.it o chiesto alla Banca;
  • oppure a un altro organismo iscritto nell’apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia e specializzato in materia bancaria e finanziaria.

L’elenco degli organismi di mediazione è disponibile sul sito giustizia.it. La Guida Pratica all’ABF, il Regolamento del Conciliatore BancarioFinanziario e la Sintesi del Regolamento di Conciliazione Permanente sono a disposizione del Cliente presso ogni Filiale e sul sito internet della Banca, nella sezione Reclami-Ricorsi-Conciliazione.

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