Cassazione: “Iscrizione all’Inpgi necessaria per chi svolge attività giornalistica”

Chi svolge attività giornalistica deve essere iscritto all’Inpgi. Lo ha confermato con una importante sentenza la Corte di cassazione a sezioni unite, chiamata a decidere in merito ad una controversia tra l’istituto previdenziale dei giornalisti e una Asl che aveva proposto ricorso alla suprema corte contestando il verbale ispettivo dell’Inpgi con il quale erano stati richiesti contributi previdenziali per due giornalisti dipendenti dell’azienda sanitaria, denunciati ad altro ente.

La sentenza n.21764/21, depositata oggi (29 luglio 2021) hab confermato che “in presenza di svolgimento di attività giornalistica l’iscrizione all’Inpgi ha portata generale a prescindere dalla natura pubblica e privata del datore di lavoro e dal contratto collettivo applicabile al rapporto”.

La Corte, dopo aver ricostruito la storia dell’assicurazione previdenziale Inpgi sotto il profilo normativo, è giunta alla conclusione che l’attività svolta dagli iscritti all’Albo presso gli uffici stampa non può che essere giornalistica. Conclusione che ha come corollario un altro importante principio di diritto: ovvero che, “deve essere considerata giornalistica l’attività svolta nell’ambito dell’ufficio stampa di cui alla L. 150/2000 per il quale il legislatore ha richiesto il titolo dell’iscrizione all’albo professionale e previsto un’area speciale di contrattazione con la partecipazione delle OO.SS. dei giornalisti”.

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