Chi vuole aderire alla definizione agevolata per i carichi affidati all’Agente della Riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 settembre 2017, ha tempo fino al 15 maggio per presentare domanda di rottamazione. Fanno eccezione i carichi ‘non rottamabili’ stabiliti dalla legge e i carichi interessati da una precedente rottamazione.
Aderendo alla rottamazione, i contribuenti pagheranno solo l’importo delle somme dovute, senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Attenzione, per le multe stradali invece non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste per legge.
A coloro che hanno presentato la domanda di adesione, l’Agenzia delle entrate-Riscossione dovrà inviare una comunicazione entro il 30 giugno 2018. In caso di accoglimento della domanda la comunicazione conterrà: l’importo delle somme dovute, la scadenza delle eventuali rate e i bollettini da utilizzare per il pagamento. In caso di diniego, invece, il documento conterrà: le specifiche motivazioni, tra quelle previste dalla legge, che non rendono ‘rottamabile’ il debito (cartella/avviso) indicato dal contribuente nella domanda di adesione.
Sarà, poi, possibile effettuare il pagamento in un’unica soluzione oppure in un massimo di 5 rate di pari importo, la prima delle quali entro il 31 luglio 2018 e l’ultima, entro il 28 febbraio 2019.