Visite fiscali INPS: nuove regole in Gazzetta Ufficiale

Armonizzazione delle fasce orarie per le visite fiscali nel pubblico e nel privato, ufficio unico INPS per tutto il territorio nazionale, convenzioni con i medici fiscali: sono alcune novità della Riforma della PA, pubblicata in Gazzetta Ufficiale (articolo 18 decreto legislativo 75/2017), in vigore dal 22 giugno.

ISPEZIONI INPS – Gli accertamenti medico-legali sui dipendenti assenti dal servizio per malattia sono effettuati in via esclusiva dall’INPS. Il rapporto con i medici ispettori è disciplinato da accordi sindacali: un decreto ministeriale ne fornirà l’atto di indirizzo (durata, disciplina incompatibilità). Il passaggio è previsto dal 1° settembre: in pratica, viene accentrata presso l’INPS una funzione prima svolta dalle ASL. I controlli sulle certificazioni dei lavoratori resteranno in capo alle amministrazioni pubbliche interessate.

ORARI REPERIBILITA’ – Per quanto riguarda le fasce di reperibilità, entro le quali il dipendente deve farsi trovare in caso di vista fiscale di controllo quando si trova in malattia, saranno stabilite da apposito decreto del ministero per la Semplificazione, di concerto con il Lavoro. Quindi, bisogna attendere il provvedimento per conoscere i nuovi orari di reperibilità per i controlli, che saranno validi per i dipendenti del pubblico e del privato su tutto il territorio nazionale.

Attualmente, le fasce orarie per le visite fiscali prevedono:

  • 4 ore al giorno per il settore privato (dalle 10:00 alle 12:00 e dalle 17:00 alle 19:00)
  • 7 ore per il pubblico (dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 18:00).

Lo stesso provvedimento fisserà le modalità per lo svolgimento delle visite e per l’accertamento, anche con cadenza sistematica e ripetitiva, delle assenze dal servizio per malattia. E’ previsto che se il dipendente deve allontanarsi dall’indirizzo comunicato durante le fasce di reperibilità per effettuare visite mediche, prestazioni o accertamenti specialistici o per altri giustificati motivi, che devono essere, a richiesta, documentati, è tenuto a darne preventiva comunicazione all’amministrazione che, a sua volta, ne dà comunicazione all’INPS.

 

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