In sede di separazione tra coniugi, la parte che richiede di far valere la violazione dell’obbligo di fedeltà da parte dell’altro coniuge dovrà provare la relativa condotta ed il nesso causale con l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza. Spetta invece a chi eccepisce l’inefficacia dei fatti posti alla base della domanda, ossia la non idoneità dell’infedeltà a rendere intollerabile la convivenza, pertanto bisogna provare le circostanze su cui l’eccezione si fonda.
(Corte di Cassazione, sezione VI Civile – 1, ordinanza n. 27777/19; depositata il 30 ottobre 2019)