E’ terminata a Palazzo Chigi, sotto la presidenza del premier Paolo Gentiloni dimesso dal Gemelli, la riunione del consiglio dei ministri. All’ordine del giorno i decreti attuativi delle unioni civili e della Buona Scuola, più alcune nomine. ‘Con i decreti legislativi di oggi terminiamo l’iter delle #unionicivili. Era una promessa, ora è una legge’, dice la sottosegretaria alla presidenza del consiglio Maria Elena Boschi annuncia il via libera ai dlgs sulle unioni civili da parte del Consiglio dei ministri. ‘Con l’ok definitivo del consiglio dei ministri ai tre decreti legislativi di attuazione alla legge sulle unioni civili il nuovo istituto esce dal regime transitorio ed entra a pieno titolo nell’ordinamento italiano’, dichiara in una nota la responsabile ‘Diritti’ della segreteria nazionale del Pd, Micaela Campana: ‘Grazie ai decreti ponte, è stato possibile già costituire centinaia di unioni consentendo a tante persone di coronare il proprio sogno d’amore. Con questo ultimo via libera si mettono a punto alcuni aspetti non regolati direttamente dalla legge come la disciplina di diritto internazionale privato, la scelta del cognome della coppia, sulla dichiarazione di annullamento e l’armonizzazione del codice penale e del codice di procedura penale che prevede che il termine matrimonio si intende riferito anche alla costituzione di un’unione civile e con questo atto formale si conclude l’iter di una legge storica che cambia il destino di migliaia di cittadini. La legge sulle Unioni civili introduce due istituti completamente diversi per le coppie omosessuali e per le coppie etero. Per le prime arrivano le unioni civili, per le quali ci sono una serie di diritti e doveri molto forti, che le avvicinano al matrimonio, tra cui la reversibilita’ della pensione ma non le adozioni; per le seconde nascono le convivenze, per le quali gli obblighi reciproci sono molto minori e mancano i principali diritti, come la reversibilita’.
Ecco i punti principali della legge:
Costituzione dell’unione civile: come il matrimonio, l’unione civile si costituisce di fronte all’ufficiale di stato civile e alla presenza di due testimoni. L’atto viene registrato nell’archivio dello stato civile.
Cognome: le parti, per la durata dell’unione civile, possono stabilire di assumere un cognome comune scegliendolo tra i loro cognomi. La parte puo’ anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome.
Obblighi reciproci: dall’unione deriva l’obbligo reciproco all’assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Non c’e’ obbligo di fedelta’, come nel matrimonio. Entrambe le parti sono tenute ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacita’ di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni.
Vita familiare: le parti concordano tra loro l’indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l’indirizzo concordato”. Il comma ricalca le norme del diritto di famiglia.
Regime patrimoniale: il regime ordinario e’ la comunione dei beni, a meno che le parti pattuiscano una diversa convenzione patrimoniale.
Pensione eredità e Tfr: e’ la parte che danneggia maggiormente un eventuale figlio di uno dei due partner, che oggi sarebbe l’unico beneficiario della pensioni di reversibilita’, dell’eredita’ e del Tfr maturato dal genitore. Con la nuova legge la pensione di reversibilita’ e il Tfr maturato spettano al partner dell’unione. Per la successione valgono le norme in vigore per il matrimoni: al partner superstite va la legittima, cioe’ il 50%, e il restante va agli eventuali figli.
Scioglimento: si applicano in quanto compatibili le norme della legge sul divorzio del 1970, ma non sara’ obbligatorio, come nello scioglimento del matrimonio, il periodo di separazione.
Adozioni: le norme sulla stepchild adoption sono state stralciate. Nel maxi-emendamento e’ stata inserita una dicitura ultronea: resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozioni dalle norme vigenti, che dovrebbe consentire ai singoli Tribunali, per via giurisprudenziale, di concedere la stepchild adoption ai singoli casi concreti.
Convivenze di fatto: sono quelle tra due persone maggiorenni unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinita’ o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Assistenza in carcere e ospedale: i conviventi hanno gli stessi diritti dei coniugi nell’assistenza del partner in carcere e in ospedale.
Donazione organi: Ciascun convivente può designare l’altro quale suo rappresentante con poteri pieni o limitati in caso di malattia che comporta incapacita’ di intendere e di volere, per le decisioni in materia di salute; e in caso di morte, per quanto riguarda la donazione di organi, le modalita’ di trattamento del corpo e le celebrazioni funerarie.
Casa: in caso di morte di uno dei partner, l’altro ha diritto di subentrare nel contratto di locazione. Se il deceduto e’ proprietario della casa, il convivente superstite ha diritto di continuare a vivere in quella abitazione tra i due e i cinque anni, a seconda della durata della convivenza. La convivenza di fatto e’ titolo, al pari del matrimonio, per essere inserito nelle graduatorie per le case popolari.
Regime patrimoniale: i conviventi possono sottoscrivere un contratto che regoli i rapporti patrimoniali, che puo’ prevedere la comunione dei beni.
Alimenti: in caso di cessazione della convivenza, il giudice stabilisce il diritto del convivente di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Gli alimenti sono assegnati in proporzione alla durata della convivenza.
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