Turismo, Antitrust avvisa Parlamento e Governo: non si può cancellare il diritto al rimborso

Tra i tanti problemi sorti dall’emergenza per il Covid-19 c’è anche quello relativo ai rimborsi per viaggi prenotati e parzialmente pagati ma che non possono più svolgersi. Una questione minore, certo, rispetto ad altri problemi — sanitari o economici che siano — ma che riguardano parecchie famiglie, magari già alle prese con altre difficoltà. Il decreto Cura Italia, poi legge 18/2020 convertito con modifiche in legge 27/2020, stabilisce che non si ha diritto al rimborso della quota già versata ma solo a un voucher da spendere successivamente. A causa delle molte lamentele ricevute a riguardo è intervenuta l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che ha segnalato sia al Parlamento sia a Palazzo Chigi come la legge italiana contrasti con quella eurounitaria e dunque vada corretta.

COSA PREVEDE IL DL CURA ITALIA

Il decreto Cura Italia all’articolo 88- bis “Rimborso di titoli di viaggio, di soggiorno e di pacchetti turistici” abroga il dl 9/2020 — il primo con le misure a sostegno di famiglie, lavoratori e imprese a causa del Covid-19 — mantenendo gli effetti prodotti e i rapporti giuridici. In particolare stabilisce che gli operatori del settore turistico possano emettere un voucher anziché rimborsare la cifra già versata dai consumatori prima dell’emergenza sanitaria e del lockdown per “ristorare” viaggi, voli e hotel cancellati “per circostanze eccezionali e situazioni soggettive connesse con l’emergenza da Covid-19”. Il punto discusso è che questa compensazione può sostituire il rimborso in automatico dunque senza che sia necessaria un’apposita accettazione da parte del cliente. Il comma 12  dello stesso articolo è molto chiaro: il voucher “assolve i correlativi obblighi di rimborso e non richiede alcuna forma di accettazione da parte del destinatario”.

COSA PREVEDE LA NORMATIVA COMUNITARIA

Il 13 maggio scorso, ricorda l’Antitrust, Bruxelles ha emanato una raccomandazione in cui si evidenzia che “l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro”.

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