Tribunale di Milano IX Sezione Civile Decreto del 07.01.2018

Il bambino era sottoposto a questa situazione: i vestiti ‘della mamma’ devono stare a casa della mamma e quelli ‘del papà’ a casa del papà. Nei weekend di spettanza paterna, il bambino viene spogliato al suo arrivo degli abiti che indossa, e rivestito il lunedì mattina della biancheria ‘materna’ usata il venerdì. Lo stesso dicasi per quanto concerne il telefono cellulare: a casa della madre ha in uso un cellulare di ultima generazione con cui può comunicare con i suoi amici; quando si reca dal papà invece viene dotato di un altro telefonino con cui può comunicare solo con la madre.
La mancanza di riconoscimento reciproco tra i genitori obbligava il minore ad una difficile e penosa scissione interna del suo universo affettivo: una situazione gravemente pregiudizievole per il bambino.
Le misure adottate in quel caso dal Tribunale di Milano riguardano entrambi i genitori e sono piuttosto ‘forti’: il Tribunale conferma l’affidamento del minore al Comune, con collocazione presso la madre; prescrive ad entrambi un percorso di sostegno genitoriale ed uno spazio psicologico individuale per il minore.
Ma la misura più forte adottata dal Tribunale di Milano, è stata la condanna del genitore che opponeva resistenza alle frequentazioni del figlio da parte dell’altro (ad esempio costringendo il bambino, dopo il pernottamento dal padre, a passare presso la casa materna per prelevare il materiale scolastico o quello sportivo; oppure, ancora, rifiutando di consegnare il bambino al padre adducendo una sua malattia senza tuttavia certificazione medica di supporto) a corrispondere all’altro genitore la somma di Euro 30,00 per ogni volta in cui il minore sia ‘costretto a passare dall’abitazione materna per recuperare il materiale necessario per la scuola ovvero per l’attività sportiva’ ed a corrispondere Euro 50,00 ogni volta in cui (in assenza di ragione oggettiva- malattia certificata dal medico/pediatra di base del bambino) non sia consentito al padre di frequentare il minore nella giornata.
(Decreto Tribunale di Milano, Sez. IX, del 07/01/2018)

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