Suprema Corte di Cassazione e bi-genitorialità

ROMA. La Suprema Corte di Cassazione viene chiamata continuamente a pronunciarsi in materia di spese straordinarie occorrenti per il figlio minorenne ovvero maggiorenne ma non autosufficiente in ambito economico.Per la soluzione delle controversie di suddetta natura, rileva su tutti, in concreta attuazione del principio della bi genitorialità introdotto dalla l. 54/2006, il presupposto della condivisione della spesa: Afferma infatti la Cassazione che: “l’affidamento congiunto (…), presuppone un’attiva collaborazione degli stessi nell’elaborazione e la realizzazione del progetto educativo comune, imponendo pertanto, nell’accertamento della paternità delle singole decisioni, quanto meno di quelle più importanti, la verifica che le stesse sono state assunte sulla base di effettive consultazioni tra i genitori, e quindi con il consapevole contributo di ciascuno di essi. Ne discende che la parte la quale richieda il rimborso di spese sostenute per il minore, al fine dell’accoglimento della domanda, ha l’onere di fornire la prova di aver provveduto a consultare preventivamente l’ex coniuge, al fine di ottenere il consenso all’atto” (Cass. 10174/2012). Quanto alla concreta individuazione dell’ambito di riferimento della spesa, quale ordinaria o straordinaria, nell’ottica di fornire un parametro unico e vincolante di distinzione tra le due categorie, si riconducono al novero di ‘‘spese ordinarie’’ quelle destinate a soddisfare i bisogni quotidiani del minore e a quelle ‘‘straordinarie’’, tutte le voci di spesa funzionali ad assolvere a necessità imprevedibili ovvero di portata eccezionale, come tali non preventivabili e non rientranti nella normale prassi (Cass. 7672/1999; Cass. 6201/2009; Cass. 23411/2009). Va ricordato che negli ultimi anni ha preso piede una prassi virtuosa, per cui i maggiori Consigli dell’Ordine degli Avvocati a livello locale hanno introdotto Protocolli d’intesa con le Sezioni dei Tribunali locali che si occupano di separazioni/divorzi, al fine di stilare un nucleo di regole base che consentano di ridurre il conflitto, velocizzare le procedure (sia in materia di ingiunzione, che di opposizione/esecuzione, ecc.), che di snellire il ruolo dei Tribunali, ormai ingolfati da questioni che  con un minimo di buon senso e la giusta guida si potrebbero tranquillamente distrarre dall’attenzione del Giudice. Al di là di tale virtuosa prassi e prima che la stessa si sviluppi adeguatamente e in maniera omogenea a livello nazionale, la Cassazione continua a vedersi sottoposte controversie inerenti tale specifico ambito, ovvero l’imputabilità delle spese occorrenti per i figli all’ambito ordinario o straordinario, che per essere definitivamente risolte necessitano di un intervento unitario a livello nazionale.

Avv. Gian Maria Pallottini

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