Smart working, si cambia ancora: ecco i lavoratori con precedenza

Maggiore flessibilità ma anche più tutele per i lavoratori che decideranno di svolgere la propria attività in smart working. Sono queste le premesse delle nuove disposizioni annunciate dal ministro del Lavoro, Andrea Orlando, dopo la proposta di approvazione dello schema di Dlgs per la conciliazione dei tempi vita-lavoro. Tra le novità introdotte, anche l’individuazione di alcune categorie di professionisti che, in caso di più richieste, hanno priorità ad essere avviati al lavoro agile e/o da remoto.

Non solo Family Act, Orlando presenta il nuovo decreto sullo smart working

Il Consiglio dei ministri ha approvato, giovedì 31 marzo, lo schema di Decreto legislativo di recepimento della direttiva europea 2019/1158, su proposta del ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Andrea Orlando, relativa all’equilibrio tra attività professionale e vita familiare per i genitori e i prestatori di assistenza.

Il nuovo intervento legislativo ha come obiettivo quello di promuovere il miglioramento della conciliazione tra i tempi della vita lavorativa e quelli dedicati alla vita familiare per tutti i lavoratori che abbiano compiti di cura in qualità di genitori e/o prestatori di assistenza, al fine di conseguire una più equa condivisione delle responsabilità tra uomini e donne e di promuovere un’effettiva parità di genere, sia in ambito lavorativo sia familiare.

Sulla stessa scia e con le stesse premesse con cui è stato approvato il  Family Act, il Governo ha pensato anche ai genitori lavoratori,  concentrandosi sulle categorie più fragili e introducendo importanti cambiamenti alla disciplina previgente.

Smart working: chi saranno i lavoratori ad avere la priorità

La pandemia ha cambiato il mondo del lavoro, stravolgendolo sotto molti aspetti e accelerando un cambiamento destinato – comunque – a compiersi. Lo smart working, prima per necessità poi su richiesta dei dipendenti, si è sempre più diffuso, fino a spingere gli organi di governo verso un nuovo assetto legislativo, in grado di disciplinare e tutelare i lavoratori anche dopo la fine dello stato di emergenza.

In questo contesto si inserisce il nuovo Dlgs per la conciliazione dei tempi vita-lavoro, che per lo smart working ha stabilito che: “I datori di lavoro pubblici e privati che stipulano accordi per l’esecuzione della prestazione di lavoro in modalità agile sono tenuti a dare priorità alle richieste formulate dalle lavoratrici e dai lavoratori con figli fino a 12 anni di età o senza alcun limite di età nel caso di figli in condizioni di disabilità. La stessa priorità è riconosciuta da parte del datore di lavoro alle richieste dei lavoratori che siano caregivers“.

Conciliazione dei tempi vita-lavoro: le novità che riguardano i genitori lavoratori

Il decreto legislativo presentato dal ministro Orlando è intervenuto anche sui congedi di maternità e paternità, confermando che:

  • entra pienamente a regime la nuova tipologia di congedo di paternità, obbligatorio e della durata di 10 giorni lavorativi fruibile dal padre lavoratore nell’arco temporale che va dai 2 mesi precedenti ai 5 successivi al parto, sia in caso di nascita sia di morte perinatale del bambino. Si tratta di un diritto autonomo e distinto spettante al padre lavoratore, accanto al congedo di paternità cosiddetto alternativo, che spetta soltanto nei casi di morte, grave infermità o abbandono del bambino da parte della madre;
  • aumentata da 10 a 11 mesi la durata complessiva del diritto al congedo spettante al genitore solo, nell’ottica di un’azione positiva che venga incontro ai nuclei familiari monoparentali. Il livello della relativa indennità è del 30% della retribuzione, nella misura di 3 mesi intrasferibili per ciascun genitore, per un periodo totale complessivo pari a 6 mesi. A esso si aggiunge un ulteriore periodo di 3 mesi, trasferibile tra i genitori e fruibile in alternativa tra loro, cui è connessa un’indennità pari al 30% della retribuzione. Pertanto, fermi restando i limiti massimi di congedo parentale fruibili dai genitori, i mesi di congedo parentale coperto da indennità sono aumentati da 6 a 9 in totale. L’indennità spettante ai genitori, in alternativa tra loro, per il periodo di prolungamento fino a 3 anni del congedo parentale usufruito per il figlio in condizioni di disabilità grave è del 30%;
  • aumentata da 6 a 12 anni l’età del bambino entro cui i genitori, anche adottivi e affidatari possono usufruire del congedo parentale, indennizzato nei termini indicati nel punto precedente.

Infine, è stato esteso il diritto all’indennità di maternità in favore delle lavoratrici autonome e delle libere professioniste, anche per gli eventuali periodi di astensione anticipati per gravidanza a rischio. In questo caso, hanno diritto alla prestazione le lavoratrici iscritte alla Gestione Separata INPS e non pensionate in possesso del requisito contributivo previsto dalla legge per finanziare le prestazioni economiche di maternità. A differenza delle dipendenti, a queste la relativa indennità è riconosciuta a prescindere dall’effettiva astensione dall’attività.

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