Regolamentazione del regime di affido della prole nata fuori dal matrimonio e degli obblighi di mantenimento nei confronti della medesima

IL TRIBUNALE DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE
In composizione collegiale, così costituito: Dott.ssa Donatella Galterio – Presidente relatore Dott. Vincenzo Vitalone – giudice
Dott.ssa Cristiana Ciavattone – giudice
Letti gli atti della causa n.r.g._________/___ relativa alla regolamentazione del regime di affido della prole nata fuori dal matrimonio e degli obblighi di mantenimento nei confronti della medesima tra
GI.SP. (avvocati Ce. e Ca.Io.)
E
MA.CO. (avvocati Ma.Ma. ed avvocato Ma.D.)
sciogliendo la riserva di cui al verbale in data________, pronuncia il seguente DECRETO
rilevato che non sono ravvisabili ragioni che consentano di derogare in relazione all’affido della minore alla regola prioritaria sancita dall’art. 337-ter c.c., non evincendosi dalle condotte descritte in ricorso alcuna inidoneità genitoriale o manifesta carenza comportamentale in capo al padre che, malgrado la giovane età (22 anni), peraltro maggiore di quella della madre (20 anni) è apparso anche nel corso dell’audizione delle parti, un genitore consapevole delle proprie responsabilità;
rilevato tuttavia che la tenerissima età di Il., nata …, ad oggi di appena 15 mesi, unitamente alla cessazione della relazione tra i genitori
avvenuta nel corso della stessa gestazione della minore con altalenanti visite del padre impone di mantenerne la collocazione residenziale presso la ricorrente, nonché di graduare la frequentazione del genitore non collocataro al fine di consentire alla piccola, che nella attuale fase neonatale ha ancora quale unico referente la figura materna, un percorso di crescita nel rispetto della sua evoluzione cognitiva e di progressivo consolidamento di un rapporto affettivo privo di impatti traumatici, ragione per la quale i tempi di permanenza con il padre devono essere fissati con modalità differenziate, il rispetto delle quali soltanto consentirà l’instaurazione di un regime di visita definitivo, così come disciplinato in dispositivo;

rilevato in particolare che specie nella prima fase, orientativamente fissata fino al compimento del secondo anno di età e comunque, secondo i più accreditati orientamenti della psicologia neonatale, quando la minore avrà acquisito l’abitudine di addormentarsi e risvegliarsi durante il riposo pomeridiano con il padre, è opportuno che dovendo privilegiarsi il mantenimento dell’habitat domestico della bambina, sia il padre a recarsi in visita nell’abitazione materna senza l’accompagnamento di parenti, la cui presenza, avuto riguardo al clima di tensione sussistente tra i due nuclei familiari, finirebbe con ilcompromettere l’instaurazione di un rapporto sereno tra i due genitori con evidenti ricadute sulla minore e che invece potranno in un successivo momento instaurare rapporti significativi con quest’ultima;
rilevato che quanto al contributo al mantenimento di Il. si ritiene che malgrado la mancanza di occupazione stabile dei due genitori verosimilmente collegata alla loro giovanissima età, il padre debba comunque immediatamente attivarsi in ragione della sua integra capacità lavorativa per reperire sulla base delle attuali offerte di mercato un impiego consono alle sue concrete capacità ed aspirazioni, che dovrà presumibilmente, tenuto conto che il titolo di studio conseguito è il diploma di terza media, esplicarsi in attività di lavoro manuale, laddove uguale impegno non può essere al momento richiesto alla madre, essendo colei che si occupa in via continuativa dell’accudimento della bambina, sia pur contando sull’aiuto materiale dei propri familiari;
rilevato che allo stato attuale si ritiene di fissare l’assegno dovuto dal padre nella somma di Euro 250 mensili, tale essendo secondo i criteri applicati dalla Sezione, il contributo minimo, al di sotto del quale non sarebbe possibile neppure soddisfare le più elementari esigenze di vita della minore;
rilevato che le spese straordinarie di natura scolastica(iscrizioni e rette di scuole private e, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative ove fuori sede, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola e baby sitter se l’esigenza nasce con la separazione e deve coprire l’orario di lavoro del genitore che li utilizza), di natura ludica o parascolastica (corsi di lingua o attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria di mezzi di trasporto (mini-car, macchina, motorino, moto), di natura sportiva (attività sportiva comprensiva dell’attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell’eventuale attività agonistica), di natura medico sanitarie (spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche o private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia) devono essere poste ad integrale carico del padre in quanto unico percettore di reddito, purché previamente concordate ad eccezione di quelle costituenti la conseguenza di scelte già effettuate ovvero caratterizzate daurgenza;
rilevato che l’esito della controversia consente l’integrale compensazione delle spese di lite. P .Q.M.
Visti gli artt. 337-ter ss. c.c e 741 c.p.c.
1) affida la figlia minore Il. ad entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la potestà genitoriale: le decisioni di maggiore importanza relative all’educazione, all’istruzione e alla salute della prole saranno assunte da entrambi in accordo fra loro, tenendo conto delle relative inclinazioni, capacità ed aspirazioni, mentre limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la potestà potrà essere esercitata separatamente;
2) la figlia è collocata residenzialmente presso la madre, mentre l’altro genitore potrà vederla due pomeriggi alla settimana e a domeniche alternate per 3 ore ogni volta in casa della madre ed inizialmente alla presenza di quest’ultima con graduale acquisizione di spazi di autonomia (anche portandola a passeggio per periodi temporali gradualmente crescenti) fino al compimento del secondo anno di età ovvero successivamente quando comunque la minore avrà acquisito l’abitudine di addormentarsi e risvegliarsi durante il riposo pomeridiano con il padre, vederla e tenerla con sé un pomeriggio alla settimana dalle ore 16 alle ore 19.30 e a domeniche alternate dalle ore 12 alle ore 19 e nel giorno di Natale e diCapodanno o della Vigilia e del 1° gennaio fino al compimento del terzo anno di età, un pomeriggio alla settimana con pernotto fino al mattino successivo e a domeniche alternate dalle ore 10 alle ore 20, nonché per 10 gg. da suddividersi in almeno 2 periodi
non consecutivi nel corso delle vacanze estive e per 3 gg. comprendenti ad anni alterni le festività di Natale o Capodanno durante le vacanze natalizie fino al compimento del quinto anno di età e successivamente a fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio alla domenica sera, durante le vacanze estive per 20 gg. da suddividersi in almeno due periodi non consecutivi, da comunicarsi all’altro coniuge entro il 31 maggio di ciascun anno, per metà delle festività scolastiche natalizie invertendo ogni anno i periodi comprendenti i giorni di Natale o Capodanno, e per 3 gg. per le festività scolastiche pasquali comprendenti ad anni alterni i giorni di Pasqua o di Pasquetta;
3) attribuisce mensilmente alla parte ricorrente un assegno di Euro 250,00 per il mantenimento della figlia Il. (considerati i tempi di permanenza presso ciascun genitore, le presumibili esigenze della prole, le condizioni economiche dei genitori, la posizione sociale della famiglia e le spese per le incombenze domestiche), da corrispondersi dalla parte resistente dal mese di luglio 2015 al domicilio dell’aventediritto entro i primi cinque giorni del mese e da rivalutarsi annualmente sulla base degli indici Istat relativi alle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati;
4) dispone che le spese straordinarie di natura medico-sanitaria scolastica, sportiva, ricreativa e parascolastica per la prole siano ad integrale carico del padre;
– dichiara esaurito il presente procedimento con integrale compensazione delle spese di lite fra le parti;
– dichiara l’efficacia esecutiva del presente decreto Così deciso in data 26 giugno 2015.
Depositata in Cancelleria il 26 giugno 2015.

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