Reddito d’Inclusione, gli importi per il 2018. Istruzioni Inps

In attesa che la politica si misuri col Reddito di Cittadinanza   e con la Lat Tax, l’Inps illustra le modifiche apportate dalla Legge di Stabilità 2018 sulle ‘disposizioni per l’introduzione di una misura nazionale di contrasto alla povertà’, con particolare riferimento a requisiti di accesso, decorrenza, durata, finanziamento e importo della nuova misura di contrasto alla povertà denominata ReI o Reddito di Inclusione.

 La Legge di Stabilità 2018 ha modificato i requisiti di accesso al ReI per l’anno in corso, abrogando il riferimento agli specifici eventi di disoccupazione, quali: ‘Licenziamento, anche collettivo, dimissioniper giusta causa o risoluzione consensuale intervenuta nell’ambito della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio 1966, n. 604, ed abbia cessato, da almeno tre mesi, di beneficiare dell’intera prestazione per la disoccupazione, ovvero, nel caso in cui non abbia diritto di conseguire alcuna prestazione di disoccupazione per mancanza dei necessari requisiti, si trovi in stato di disoccupazione da almeno tre mesi’.

 Dunque, per rientrare tra coloro che possono beneficiare del ReI, è sufficiente che nel nucleo, vi sia la mera presenza di almeno un lavoratore di età pari o superiore a 55 anni, che si trovi in stato di disoccupazione.

I rimanenti requisiti familiari restano invariati fino al 1° luglio 2018, quando avrà effetto l’abrogazione di tutti i requisiti familiari di cui all’articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 147 del 2017. Ne consegue che, per accedere al ReI, le domande presentate dal 1° luglio 2018 non dovranno soddisfare requisiti sul nucleo familiare.

Inoltre,  si legge sul sito delle piccole-media imprese pmi.it,  viene introdotta la previsione, nel caso in cui all’atto del riconoscimento del ReI il beneficio economico risulti di ammontare inferiore o pari a 20 euro su base mensile, che lo stesso sia erogato in un’unica soluzione annuale (l’importo viene calcolato moltiplicando il ReI mensile per la durata del beneficio). Nel caso in cui dai controlli successivi venga determinato un importo superiore, si provvederà all’erogazione della differenza rispetto all’importo mensile determinato in sede di accoglimento della domanda.

Nel caso in cui all’atto dell’istruttoria, pur essendo soddisfatti i requisiti per il diritto al ReI, risulti un importo del beneficio economico connesso al ReI pari a zero, non potendosi dar seguito ad alcun pagamento, la domanda verrà respinta. In caso di variazione dei requisiti economici il richiedente però potrà inoltrare una nuova domanda senza attendere il decorso di alcun termine.

La Legge di Bilancio 2018 ha incrementato le risorse sul Fondo per la lotta alla povertà, portandole a 2.059 milioni di euro per l’anno 2018, di conseguenza, ai fini dell’erogazione del beneficio economico del ReI, i limiti di spesa sono determinati in:

  • 1.747 milioni di euro per l’anno 2018, fatto salvo l’eventuale disaccantonamento delle somme di cui al citato articolo 18, comma 3;
  • 2.198 milioni di euro per l’anno 2019;
  • 2.158 milioni di euro per l’anno 2020;
  • 2.130 milioni di euro annui a decorrere dal 2021.

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