Reddito di cittadinanza, nuove regole più severe nella circolare Inps

 

Il Reddito di cittadinanza cambia e l’Inps pubblica nella circolare 100/2019 le nuove istruzioni operative, che recepiscono le novità introdotte dalla legge di conversione del decreto 4/2019.

Le novità maggiori riguardano i requisiti, con regole più severe per gli ex coniugi e per gli stranieri, così come per i soggetti condannati, e una stretta sulla composizione del nucleo familiare senza cambio di residenza. Ci sono poi una serie di precisazioni relative alle comunicazioni sulle variazioni patrimoniali o di reddito che determinano la decadenza dal beneficio.

Ecco nel dettaglio cosa è cambiato.

 

 Come riporta la circolare Inps 100/2019, per la definizione del nucleo familiare, il decreto legge ha integrato la normativa Isee sulla composizione del nucleo in materia di coniugi separati o divorziati e di figli maggiorenni non conviventi, a carico IRPEF dei genitori. In particolare, viene precisato che i coniugi separati o divorziati fanno parte dello stesso nucleo familiare qualora continuino a risiedere nella stessa abitazione. Questi continuano a far parte dello stesso nucleo anche nell’ipotesi in cui risiedano nella stessa abitazione, ma risultino in due stati di famiglia distinti. Pertanto, affinché i coniugi separati o divorziati costituiscano due nuclei diversi, è necessario che abbiano due diverse residenze.

Non solo: se la separazione è avvenuta successivamente al primo settembre 2018, per avere diritto al Reddito di cittadinanza il cambio di residenza deve essere certificato da apposito verbale della polizia locale.

La regola della residenza si applica anche agli altri componenti già facenti parte di un nucleo familiare come definito ai fini dell’Isee, o del medesimo nucleo come definito ai fini anagrafici, i quali se continuano a risiedere nella stessa abitazione continuano a fare parte dello stesso nucleo anche a seguito di variazioni anagrafiche.

Il figlio maggiorenne non convivente fa parte del nucleo familiare dei genitori esclusivamente quando è a loro carico IRPEF, ha meno di 26 anni, non è coniugato e non ha figli.

 

 Al momento della presentazione della domanda, chi richiede il beneficio non deve essere sottoposto a misura cautelare personale, anche adottata a seguito di convalida dell’arresto o del fermo, e non deve avere condanne definitive, intervenute nei dieci anni precedenti la richiesta. Nel dettaglio, i reati sono quelli previsti dagli articoli 270-bis, 280, 289-bis, 416-bis, 416-ter, 422 e 640-bis del codice penale.

Queste condizioni si riferiscono al momento in cui si presenta la domanda. Nel caso in cui riguardino non il richiedente, ma un altro componente del nucleo familiare, quest’ultimo non si calcola nella scala di equivalenza.

 

La circolare riporta questo esempio: nucleo familiare di 3 maggiorenni, di cui uno sottoposto ad una misura cautelare o condannato in via definitiva per uno dei reati , il parametro della scala di equivalenza sarà pari a 1,4, così calcolato: 1 (primo maggiorenne) + 0,4 (per il secondo maggiorenne). Il terzo componente non viene calcolato. Se la condanna (sempre per i reati sopra esposti) non è definitiva, la sentenza del giudice può disporre la sospensione del diritto al reddito di cittadinanza.

 

CTra le modifiche più rilevanti, quella relativa all’obbligo per i cittadini non europei di presentare una certificazione dell’autorità estera competente, tradotta in lingua italiana e legalizzata dall’autorità consolare italiana, relativa al reddito e al patrimonio. L’Inps ha aggiornato di conseguenza la modulistica per la presentazione della domanda. Per il momento, però, l’Istituto ha provveduto a sospendere l’istruttoria di tutte le domande presentate a decorrere dal mese di aprile 2019 da parte di richiedenti non comunitari, in attesa di un decreto ministeriale attuativo che deve indicare, fra le altre cose, quali sono i paesi esonerati dai nuovi obblighi dichiarativi.

 

 Il decreto stabilisce che possono fare domanda per il contributo solo coloro che hanno un patrimonio immobiliare (prima casa esclusa) inferiore ai 30.000€. La novità è quella per cui nel calcolo di questa soglia si tiene conto non solo degli immobili presenti in Italia ma anche di quelli eventualmente posseduti all’estero.

 

Il beneficio è erogato a decorrere dal mese successivo a quello della domanda. Le informazioni contenute nella domanda devono essere trasmesse dagli intermediari all’Inps entro dieci giorni lavorativi dalla richiesta. È inoltre previsto che, ai fini del riconoscimento del beneficio, l’INPS verifica, entro i successivi cinque giorni lavorativi, il possesso dei requisiti per l’accesso al Rdc, sulla base delle informazioni disponibili nei propri archivi e in quelli delle amministrazioni collegate e che la domanda è definita entro la fine del mese successivo alla trasmissione della stessa all’Istituto.

 

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