Reddito di cittadinanza, maxi stretta e nuove sanzioni per chi lavora in nero

Continua la stretta dell’Ufficio ispettorato del lavoro e della Guardia di Finanza intorno ai beneficiari del Reddito di cittadinanza, per arginare il rischio di frodi. Le Fiamme Gialle hanno innalzato il livello dei controlli e hanno dimostrato che circa il 60-70% dei soggetti beneficiari del Reddito di cittadinanza  non ha diritto per ottenerlo.

Non solo: hanno inasprito le sanzioni per i datori di lavoro che li assumono in modo irregolare, applicano l’aggravante già prevista per l’impiego di lavoratori stranieri (aumento del 20% sulla sanzione). Medesima aggravante è prevista nel caso di impiego di lavoratore in nero.

Con la Nota n. 7964 dell’11 settembre 2019, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro ha chiarito quali sono le conseguenze in caso di impiego dei lavoratori in nero   percettori del sussidio. Il datore di lavoro è sanzionato non solo quando impiega irregolarmente un titolare di RdC, ma anche quando la persona sfruttata è all’interno di un nucleo familiare in cui esiste un parente percettore del beneficio economico.

Questo perché, a norma di legge, il Reddito di Cittadinanza è riconosciuto solamente a chi possiede i requisiti economici e patrimoniali che riguardano l’intero nucleo familiare. Inoltre, anche la spettanza del RdC è strettamente legato al numero del nucleo familiare, per effetto della cosidetta scala di equivalenza.

Quindi, ad esempio, se il capo famiglia richiede materialmente il RdC e un datore di lavoro impieghi irregolarmente il figlio, si applica a tutti gli effetti la maxi sanzione per lavoro nero.

 L’importo della maxisanzione è variabile e dipende dal numero di giornate lavorate, arrivando a superare anche 50mila euro per i casi più gravi:

  • da 2.160 a 12.960 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore fino a 30 giorni di lavoro effettivo;
  • da 4.320 a 25.920 euro per ciascun lavoratore irregolare in caso di impiego del lavoratore da 31 e fino a 60 giorni di lavoro effettivo;
  • per ciascun lavoratore impiegato irregolarmente per più di 60 giorni, la sanzione va da 8.640 euro a 51.840 euro.

La maxi sanzione è maggiorata del 20% quando si impiegano lavoratori subordinati senza previa comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato, per:

  • lavoratori extracomunitari senza permesso di soggiorno o con permesso scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, oppure con permesso di soggiorno revocato o annullato;
  • minori in età non lavorativa;
  • lavoratori titolari del Reddito di cittadinanza.

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