Radiazione per esportazione: cos’è e come funziona

Può capitare che, per un motivo o per l’altro, sorga la necessità di esportare la propria auto in un paese estero, magari perché ci si trasferisce per lavoro o altro e non si ha intenzione di comprare un’auto nuova direttamente nel paese di destinazione. In tal caso è necessario seguire un iter burocratico ben preciso, ovvero la radiazione per esportazione: in tal modo si regolarizza lo statuto della vettura in Italia e si può fare altrettanto nel paese in cui circolerà dopo l’esportazione, secondo le norme locali in vigore. Vediamo di seguito di cosa si tratta e quali sono i costi di questa procedura.

 Quando si parla di radiazione di un veicolo si intende la procedura per mezzo della quale esso viene cancellato dal Pubblico Registro Automobilistico (PRA). Un veicolo può essere radiato solo in tre casi: demolizione; definitiva esportazione; distruzione o incendio. In ciascuna delle eventualità sopra indicate, il PRA emette un Certificato di Radiazione che riporta l’annotazione della radiazione per il motivo specifico per il quale è stata effettuata.

 La radiazione per definitiva esportazione è la procedura da seguire per cancellare un veicolo dal PRA quando esso viene esportato al di fuori dall’Italia. Come riferisce l’apposita sezione del sito ufficiale dell’ACI, “in caso di definitiva esportazione all’estero di un veicolo bisogna richiedere al Pubblico Registro Automobilistico (PRA) la ‘Cessazione della circolazione per esportazione‘”. A seguito dell’entrata in vigore della Legge di Stabilità del 2016, è possibile individuare tre categorie di esportazione all’estero (la documentazione varia a seconda che l’esportazione sia verso un paese membro dell’Unione Europea o extra UE): da operatore professionale italiano a operatore professionale estero; da operatore professionale italiano a privato estero; da privato italiano a operatore o privato estero.

La radiazione può essere richiesta: dall’intestatario del veicolo; dall’avente titolo, come ad esempio chi eredita il veicolo o chi lo ha acquistato ma non risulta ancora intestatario al PRA (radiazione per esportazione da non intestatario); in tal caso è necessario presentare il titolo di acquisto del veicolo (in qualsiasi forma) redatto nelle forme prescritte dalla legge. La richiesta di radiazione può essere inoltrata soltanto dopo che il veicolo è stato già esportato all’estero ed immatricolato con nuove targhe straniere. A decorrere dalla data di rilascio del Certificato di Radiazione si interrompe l’obbligo di corrispondere la tassa di possesso (ovvero il bollo auto). Nel caso in cui il veicolo sia stato già trasferito ma non ancora immatricolato con le targhe estere, la richiesta può essere comunque inoltrata ma deve essere corredata della documentazione che certifica l’avvenuta esportazione.

Per richiedere la radiazione di un veicolo per importazione all’estero è necessario produrre una specifica documentazione: Carta di circolazione estera o attestazione di avvenuta immatricolazione all’estero da parte dell’Autorità straniera competente per le esportazioni all’interno dell’UE. Se il veicolo è destinato all’esportazione in un paese che non fa parte dell’Unione Europea, la carta di circolazione estera o il certificato di nuova immatricolazione devono essere corredati di una traduzione asservata. Qualora i documenti sopra indicati non siano disponibili, è possibile inoltrare la domanda presentando una documentazione equipollente. In tal caso è necessario distinguere tra importazione nell’Unione Europea ed al di fuori dell’UE. Nel primo caso servono: il certificato di revisione del veicolo o l’attestazione di collaudo effettuato dalla Motorizzazione estera (con traduzione asservata); il documento di trasporto o la fattura con ricevuta del destinatario estero al quale è stato consegnato il veicolo; l’atto di vendita – con traduzione asservata – redatto all’estero tra il primo ed il nuovo acquirente; un documento provvisorio di immatricolazione UE; il foglio di via o la relativa attestazione rilasciata dalla Motorizzazione; una dichiarazione o un’attestazione rilasciata da autorità estera che certifichi l’importazione del veicolo. La documentazione equipollente per la radiazione di un veicolo esportato al di fuori dell’Unione Europea consiste nella Bolla doganale o nella fattura vidimata dalla Dogana. Come si legge sulla scheda per le esportazioni disponibile sul sito dell’Automobile Club d’Italia, “nel caso in cui venga presentata una copia del DAE con l’indicazione dell’MRN e degli elementi identificativi del veicolo sarà necessario allegare anche una stampa della notifica di esportazione con esito “uscita conclusa” ottenuta consultando l’apposito link Tracciamento movimento di esportazioni o di transito (MRN)”.

Ai fini del completamento della procedura viene ritenuta idonea anche la bolla doganale apposta sulla Carta di Circolazione italiana del veicolo. La domanda di radiazione va presentata presso uno Sportello Telematico dell’Automobilista (STA); in alternativa è possible rivolgersi al Consolato d’Italia della Nazione estera in cui il veicolo sarà trasferito. I documenti da presentare, oltre a quelli già menzionati in precedenza, sono: Nota di presentazione (retro del Certificato di proprietà cartaceo oppure il modulo NP3C); in caso di Certificato di Proprietà Digitale (CDPD) la formalità può essere espletata solo dall’intestatario del veicolo in possesso del codice o da altra persona autorizzata da delega; Titolo di acquisto originale in caso di radiazione per esportazione da proprietario non intestatario.

I costi di radiazione per esportazione sono: emolumenti ACI pari a 13.50 euro; imposta di bollo. Ammonta a 32.00 euro se si utilizza il Cdp o il CDPD come nota di presentazione altrimenti ammonta a 48.00 se si utilizza il modulo NP3C; diritti DT, pari a 10.20 euro (più i costi del versamento); tariffa di intermediazione se si affida la pratica ad uno STA o ad un’agenzia di pratiche auto. I cittadini italiani che devono inoltrare la richiesta di cancellazione al PRA per un veicolo importato all’estero devono consegnare tutta la documentazione agli uffici consolari. I tributi vanno pagati con un vaglia internazionale intestato all’ufficio provinciale ACI di competenza.

Se sul veicolo da trasferire all’estero grava un fermo amministrativo, la richiesta di radiazione ai fini dell’esportazione può essere inoltrata solo dopo la rimozione del fermo, pagando le somme dovute all’organo creditore. Per evitare questo genere di inconvenienti è consigliabile effettuare preliminarmente una visura di controllo.

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