Quali atti si possono notificare via Pec?

Le agenzie potranno infatti utilizzare la posta elettronica certificata per gli accertamenti, per gli atti catastali e per gli atti relativi alle accise, che dovranno essere notificati alle imprese individuali, alle società e ai professionisti ai sensi dell’art. 60 del DPR 600/73 come modificato.

Tale nuova modalità di notifica degli atti fiscali rappresenta però una mera possibilità per gli enti impositori e non un vero e proprio obbligo, come invece viene previsto per le cartelle esattoriali.

Viene stabilito dunque che la notifica degli avvisi di accertamento e degli altri atti che per legge devono essere notificati alle imprese individuali, alle società e ai professionisti, potrà essere effettuata direttamente dal competente ufficio a mezzo PEC, secondo le modalità previste dal DPR n. 68/2005.

E per gli altri soggetti diversi dalle imprese individuali, dalle società e dai professionisti? Per loro e per tutti quei soggetti non obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, il nuovo articolo 60 del DPR n. 600/1973 prevede che la notifica possa essere eseguita a coloro che ne facciano richiesta, all’indirizzo PEC di cui sono intestatari o a quella del difensore abilitato in base all’articolo 12 comma 3 del D.Lgs. 546/1992, del coniuge o di un parente o affine entro il quarto grado.

Se la casella PEC è satura, non valida o inattiva, la notifica dell’atto non si perfeziona e l’ente locale è tenuto a procedere alla notifica dell’atto in base agli articoli 137 e seguenti del Codice di procedura Civile a mezzo posta ordinaria con avviso di ricevimento.

Solo gli atti fiscali possono essere notificati tramite la PEC?

Direi proprio di no! Con le recenti norme sulle semplificazioni amministrative, infatti, anche gli avvocati possono effettuare le notifiche degli atti giudiziari, attraverso la propria posta elettronica certificata, senza bisogno di alcuna autorizzazione da parte del Consiglio dell’Ordine locale, né necessità di annotazione nel registro cronologico.

Giusto per fare qualche esempio, gli avvocati possono notificare via PEC gli atti di citazione, i precetti e in generale gli atti originariamente nati in forma cartacea. La notifica potrà avvenire solo nei confronti di un altro soggetto in possesso di un indirizzo PEC ricavabile in elenchi pubblici.

In ogni caso, gli avvocati possono notificare un atto tramite PEC utilizzando una casella di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o dal portale INIPEC. La PEC, infatti, deve essere inviata ad un destinatario dotato di una casella PEC tratta da pubblici elenchi.

Anche in questo caso, viene esclusa quindi la possibilità di notificare un atto tramite PEC a coloro i quali non hanno l’obbligo legale di dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata e di renderlo pubblico.

Oltre a questo, la notifica degli atti tramite PEC per gli avvocati deve rispettare una certa forma. L’avvocato non può scegliere ad esempio, a proprio piacimento, l’oggetto della PEC, ma deve al contrario indicare nell’oggetto la dicitura ‘Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994’ o dicitura equivalente. Se tale dizione non viene riportata, la notifica potrebbe addirittura essere viziata di nullità.

Inoltre, la legge 221/2012 ha introdotto l’obbligo di utilizzare la PEC nelle comunicazioni previste per la dichiarazione di fallimento e le altre procedure concorsuali. Nello specifico, quindi, anche il ricorso e il decreto previsti dall’articolo 15 della legge fallimentare, le comunicazioni del curatore ai creditori e ai titolari di diritti sui beni e le domande di ammissione al passivo devono essere notificati tramite PEC.

Insomma, negli ultimi anni, l’uso della PEC si sta diffondendo sempre più cambiando in maniera drastica i rapporti tra cittadini-contribuenti, imprese, professionisti e pubblica amministrazione.

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