Problematiche del nucleo familiare e controversie giudiziarie

Ordinanza ex art. 708 c.p.c. Tribunale di Roma 24.12.2015

L’intervento sempre più pregnante del Giudice nelle specifiche problematiche del nucleo familiare al fine della soluzione delle controversie di natura giudiziaria. Di regola il Tribunale è chiamato a valutare questioni e specifiche problematiche che la legge non individua singolarmente e relativamente alle quali il giudice è chiamato a operare le propria attività interpretativa rispetto alla normativa vigente e sulla base di ulteriori elementi che la legge fornisce al Giudice quale strumento di soluzione delle controversie. Ove non arriva la legge, è il singolo Giudice a dover richiamare i precedenti giurisprudenziali adattabili al caso concreto, la prassi, e, non ultime, l’equità e il buon senso: l’applicazione rigorosa della legge sarebbe, infatti, insufficiente e controproducente, in alcuni casi specifici. Ed è perciò che l’ordinamento impone a colui il quale sia chiamato a dirimere la controversia, di non limitarsi all’individuazione delle norme applicabili al caso di specie, bensì di valutare quali tra i principi fondanti la disciplina in materia di diritto familiare sia applicabile al caso concreto. Ebbene, nel caso di specie la pronuncia è interessante in quanto, pur trattandosi di un’ordinanza resa in corso di causa ai sensi dell’art. 708 c.p.c., pertanto provvisoria, sempre modificabile e reclamabile dinanzi alla Corte di Appello competente, rende adeguatamente l’idea su come ormai il Tribunale entri in maniera importante e rigorosa in ogni questione economica quando è chiamato a dirimere controversie di natura familiare. Il Tribunale ha disposto l’affido condiviso di una minore a entrambi i genitori e liquidato il contributo al mantenimento a carico del padre sul presupposto della forte capacità reddituale del padre (che denunciava redditi eccedenti € 80.000,00 l’anno) e della condizione lavorativa della madre. Il Tribunale, pur accogliendo la domanda della moglie relativa all’attribuzione a lei medesima di un contributo al mantenimento ordinario da parte del coniuge, non ne ha avallato la richiesta nel quantum, ritenendo che non potesse essere considerata quale unico elemento la capacità reddituale del padre. Nella liquidazione il Tribunale ha considerato anche quale  elemento favorevole al padre, l’acquisto di un immobile da parte del medesimo, poiché tale acquisto non ha rivestito secondo il Tribunale il carattere di investimento patrimoniale volto all’arricchimento personale, ma è stato ritenuto indispensabile al fine di stabilirvi il luogo in cui riattivare il rapporto padre-figlia, anche in funzione di una frequentazione con pernottamento presso il padre: il Tribunale ha, infatti, ritenuto che il padre avesse il diritto a godere di una abitazione dove ospitare la figlia. Rispetto alla condizione della moglie, il giudice ha considerato la sua capacità lavorativa e la sua attuale occupazione, anche indipendentemente dal reddito, che, per come dichiarato, era significativamente inferiore a quello del coniuge (circa € 2.000,00 lordi). In particolare ha ritenuto il Tribunale che la domanda della moglie fosse da accogliere solo parzialmente in quanto vanno considerate le elevate capacità professionali della resistente (nda moglie) e la circostanza che l’età della minore (…) permetterà alla stessa di incrementare la propria attività lavorativa, valutata la disponibilità di risparmi non quantificati nel loro ammontare e la disponibilità  della casa familiare di  esclusiva proprietà del marito da considerare posta attiva di reddito, deve ritenersi che la (omissis) goda di redditi propri. Sulla base dell’interpretazione richiamata, sempre più frequente e tale da poter delineare un vero e proprio orientamento giurisprudenziale del tribunale di Roma, non sarà più percorribile l’ipotesi del mero richiamo alla normativa in essere, essendo indispensabile la valutazione singola e specifica di ogni elemento suscettibile di valutazione economica rilevi nell’ambito della specifica vicenda processuale.

Avv. Gian Maria Pallottini

 

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