Omofobia e legge Zan

La legge Zan, approvata alla Camera il 20 novembre 2020, si riallaccia alla legge Mancino che contrasta i reati di razzismo e prevede il carcere da uno ai quattro anni per chi istiga alla violenza omofobica intervenendo sull’articolo 604 bis del codice penale.

C’è poi una parte non repressiva ma che mira a diffondere una cultura della tolleranza. In particolare viene istituita una data italiana, il giorno 17 maggio, quale “Giornata nazionale contro l’omofobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia”, mentre un emendamento approvato in commissione Giustizia di Montecitorio ha reso meno impegnativo il riferimento alle scuole.

Cosa prevede la legge articolo per articolo

Nel testo Zan contro l’omotransfobia e la misoginia si stabilisce in premessa che: per “sesso” si intende il sesso biologico o anagrafico; per “genere” si intende qualunque manifestazione esteriore di una persona che sia conforme o contrastante con le aspettative sociali connesse al sesso; per “orientamento sessuale” si intende l’attrazione sessuale o affettiva nei confronti di persone di sesso opposto, dello stesso sesso, o di entrambi i sessi; per “identità di genere” si intende l’identificazione percepita e manifestata di sè in relazione al genere, anche se non corrispondente al sesso, indipendentemente dall’aver concluso un percorso di transizione.

L’articolo 1 della legge modifica l’articolo 604-bis del codice penale sui reati di Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

L’articolo 2 modifica l’articolo 604 ter del Codice Penale integrando l’aggravante di discriminazione con i motivi fondati sul sesso, sul genere, sull’orientamento sessuale o sull’identità di genere o sulla disabilità.

L’articolo 3 Contro le accuse sul reato di opinione, avanzate dal centrodestra, all’articolo 3 (‘Pluralismo delle idee e libertà delle scelte’) la maggioranza ha precisato che la punibilità scatterà quando vi sia “il concreto pericolo del compimento di atti discriminatori o violenti'” e che “le opinioni non istigatorie ‘restano salve’, in quanto già discendenti direttamente dall’articolo 21 della Costituzione”. E’ la cosiddetta clausola salva idee introdotta da Enrico Costa, allora in Forza Italia oggi passato in Azione di Calenda.

L’articolo 4 dispone che la sospensione condizionale della pena può essere subordinata, se il condannato non si oppone, alla prestazione di un’attività non retribuita a favore della collettività.

L’articolo 5 modifica l’articolo 90-quater del codice di procedura penale sulla condizione di particolare vulnerabilità della persona offesa: nella valutazione si terrà conto anche dei reati commessi in ragione del sesso, del genere, dell’orientamento sessuale o dell’identità di genere.

L’articolo 6 Le iniziative educative contro l’omofobia anche alle scuole elementari nell’ambito della Giornata nazionale contro l’omotransfobia il 17 maggio.

L’articolo 7 Le rilevazione statistiche sulla discriminazione di genere. Con l’articolo 8, infine, via libera all’istituzione dei centri anti-discriminazione.
Iter parlamentare

Dopo l’approvazione alla Camera la legge rimane per lunghi mesi in stallo in commissione Giustizia al Senato a causa dell’ostruzionismo della Lega e del suo senatore Andrea Ostellari, presidente della commissione Giustizia. Il 28 aprile finalmente la situazione si sblocca e la legge viene calendarizzata in commissione a Palazzo Madama. Ma il relatore sarà lo stesso presidente Ostellari.

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