Notifica via PEC obbligatoria dal 1° luglio

Dal 1° luglio 2017 gli avvisi e gli altri atti ai contribuenti dovranno essere notificati via posta elettronica certificata. È quanto previsto dal Decreto Legge n. 193/2016, all’articolo 7-quater, commi 6-7 e 8. Chiariamo quindi quali sono i soggetti interessati, cosa cambia con l’introduzione del nuovo obbligo e quali sono le conseguenze in caso di PEC inattiva.

I soggetti interessati che riceveranno obbligatoriamente via PEC dal 1° luglio 2017 gli avvisi e gli atti del fisco sono le imprese individuali, le società e i professionisti iscritti negli appositi albi o elenchi istituiti con legge dello Stato.

La norma prevede, inoltre, che la notifica via posta elettronica certificata degli avvisi indirizzati ai contribuenti possa essere eseguita anche nei confronti dei cittadini che non sono obbligati, ma che ne facciano espressa richiesta.

In particolare, nel testo della norma si legge che, per i soggetti diversi da quelli obbligati ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata da inserire nell’INI-PEC, la notificazione potrà essere eseguita, a coloro che ne facciano richiesta, telematicamente all’indirizzo di posta elettronica certificata di cui sono intestatari o, di un soggetto terzo, ad esempio, professionista o familiare entro il quarto grado, specificamente incaricato a ricevere le notifiche per conto del diretto interessato, secondo le modalità stabilite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

In questo caso, l’indirizzo comunicato nella richiesta ai fini delle notificazioni degli atti ha effetto dal quinto giorno libero successivo a quello in cui l’ufficio attesta la ricezione della richiesta stessa.

Un’importante implicazione pratica del nuovo obbligo riguarda la questione relativa alla notifica dell’atto e al momento in cui la notifica stessa diventa tale. Per il notificante, la notificazione si intende perfezionata nel momento in cui quest’ultimo riceve dal gestore del servizio di posta certificata la ricevuta di accettazione. Per il destinatario, invece, la notificazione si intende perfezionata alla data di avvenuta consegna contenuta nella ricevuta che il gestore della casella di posta elettronica certificata del destinatario trasmette all’ufficio.

Se la casella PEC del destinatario risulta piena o non più valida o attiva, l’ufficio tenterà un nuovo invio dopo almeno sette giorni dal primo invio. Se anche questo secondo invio non va a buon fine, allora la notifica dell’atto si intende effettuata mediante deposito telematico dell’atto nell’area riservata del sito di InfoCamere scpa con pubblicazione del relativo avviso.

In tal caso, l’ufficio darà comunque notizia al destinatario dell’avvenuta notifica dell’atto a mezzo lettera raccomandata semplice, senza ulteriori adempimenti a suo carico.

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