Mini-sanatoria multe, cosa fare per pagare meno

L’agenzia delle Entrate dà tutte le indicazioni necessarie per le vecchie sanzioni da Codice della Strada.

Si parla di multe a carico degli automobilisti, inviate a casa in passato e mai pagate, soprattutto riguardanti eccesso di velocità e transito nelle zone a traffico limitato senza un permesso. I vari Comuni si sono rivolti prima ad Equitalia e oggi all’Agenzia delle Entrate per ottenere le somme di denaro mai ricevute. Gli enti interpellati si sono mossi emettendo dellecartelle esattoriali, che includono diverse penalità e un importo pari al doppio di quello della multa. Per alleggerire le somme da versare, l’Agenzia delle Entrate ha dato il via alla Definizione Agevolata.

Nel dettaglio, i tre punti fondamentali riguardano:

  • cosa non di deve pagare: gli automobilisti sono esentati dal versamento delle maggiorazioni e degli interessi. Aderendo alla suddetta procedura entro il 15 maggio 2018, si aveva la possibilità di ricevere una comunicazione che confermava se la richiesta era stata accettata oppure no e, nel caso non fosse stata rigettata, quali carichi non potevano però rientrare nell’agevolazione. Erano quindi indicate le somme e le date entro cui pagarle;
  • le rate: gli importi dovuti per le vecchie multe si possono pagare anche in parti, da una a 5 rate al massimo, nel caso si tratti di cartelle esattoriali relative a carichi affidati in riscossione dal primo gennaio al 30 settembre 2017. Se i carichi invece sono precedenti, affidati quindi dal 2000 al 2016, si può dividere il pagamento fino a un massimo di 3 rate;
  • per chi aveva cartelle ricomprese in rateizzazioni in corso dal 24 ottobre 2016, non in regola coi pagamenti delle rate che scadevano nello stesso anno, l’Agenzia delle Entrate ha inviato una comunicazione indicante l’importo da pagareentro il 31 luglio 2018. Una volta accertato il pagamento, la stessa invierà le somme dovute per rottamare anche queste cartelle, non oltre il 30 settembre 2018.

È bene fare attenzione alle tempistiche. Per quanto riguarda i casi di tardivo, mancato o insufficiente pagamento della prima o dell’unica rata dovuta, non si possono richiedere nuove rateizzazioni, e questo vale per rate in scadenza al 31 luglio 2018 per carichi del 2017 e al 31 ottobre 2018 per quelli del periodo dal 2000 al 2016. L’unica eccezione possibile consente di pagare a rate cartelle e avvisi notificati da meno di 60 giorni dalla data in cui è stata presentata la dichiarazione di adesione alla Definizione Agevolata.

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