Mantenimento per i figli quando si puo’ definire che gli stessi abbiano raggiunto l’indipendenza economica Corte di Cassazione Ord.n°1448

La Corte di Cassazione Sezione Civile con l’ordinanza n. 1448 del 23 gennaio 2020 ha precisato quando il figlio può essere ritenuto economicamente autosufficiente così da escludere il contributo al suo mantenimento da parte del genitore.

1) l’obbligo del genitore separato di concorrere al mantenimento del figlio non cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età da parte di quest’ultimo, ma perdura finchè il genitore interessato non dia prova che il figlio ha raggiunto l’indipendenza economica;

2) il raggiungimento di detta indipendenza economica non è dimostrato dal mero conseguimento di una borsa di studio, correlata ad un dottorato di ricerca, sia per la sua temporaneità sia per la modestia dell’introito in rapporto alle incrementate, presumibili necessità del beneficiario;

3) peraltro, la questione relativa al trasferimento della figlia attiene a fatti sopravvenuti, non deducibili in sede di legittimità.
Movimento Genitori Separati
il Presidente
Dott. Marco A.Doria

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