La comparazione delle rispettive condotte dei Coniugi all’interno del Matrimonio per la pronuncia in sede di Separazione di un Doppio Addebito

La necessità di comparazione delle rispettive condotte dei coniugi all’interno del matrimonio, secondo parte della dottrina (M. DOGLIOTTI, Separazione e divorzio, Torino, 1995, 40), ha confinato ad ipotesi del tutto residuali la possibilità, prevista dall’art. 548 c.c., di arrivare ad una pronuncia di ‘doppio addebito’ a carico di entrambi i coniugi, poiché in caso di reciproche violazioni dei doveri nascenti dal matrimonio appare certamente ancora più arduo per il giudice districarsi tra azioni e reazioni più o meno giustificate, nell’impervio tentativo di isolare le singole responsabilità che giustifichino una pronuncia di addebito. Ad ogni modo, tali dubbi sono stati fugati proprio dalla disposizione contenuta nel comma 2 dell’art. 548 c.c.. Pertanto, qualora nel corso del giudizio di separazione, a fronte della reciproca richiesta di addebito, il giudice accerti che entrambi i coniugi abbiano determinato il fallimento dell’unione coniugale a causa dei loro comportamenti contrari ai doveri derivanti dal matrimonio, la separazione potrà e dovrà essere addebitata ad entrambi (G. CONTIERO, Il trattamento economico del coniuge nella separazione e nel divorzio, Milano, 2013, 334).

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