ROMA 15 MARZO 2013 PRIMA SEDUTA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI FOTO RAVAGLI/INFOPHOTO

La Camera riapre con la legge sull’antifascismo

Dopo il record dei 40 giorni di chiusura estiva, Montecitorio riapre i battenti martedì 12 settembre con la priorità, del Pd e della Boldrini,  oltre che della sinistra parlamentare: la legge Fiano sull’antifascismo, quella normativa che mette alla gogna, e sul banco degli imputati, perfino chi vende gadget del Ventennio o scrive sui social frasi di Benito Mussolini.

Si riprende, dunque, con la battaglia ideologica, per arrivare alla rapida approvazione dell’articolo 293-bis del codice penale, concernente il reato di propaganda del regime fascista e nazifascista.

Il d.d.l. dell’onorevole del PD Emanuele Fiano propone di inserire nel codice penale il reato di propaganda del fascismo e del nazifascismo, teso a punire con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque propaganda le immagini o i contenuti propri del partito fascista o del partito nazionalsocialista tedesco, ovvero delle relative ideologie, anche solo attraverso la produzione, distribuzione, diffusione o vendita di beni raffiguranti persone, immagini o simboli a essi chiaramente riferiti, ovvero ne richiama pubblicamente la simbologia o la gestualità”’.

L’incriminazione dell’apologia del fascismo non è certo una novità. Già la legge n. 645/1952, tuttora vigente, prevede severe sanzioni penali per chiunque promuove, organizza, dirige o partecipa ad associazioni, movimenti o che perseguono finalità antidemocratiche proprie del partito fascista.

Dubbi in ordine alla legittimità costituzionale della condotta apologetica accendono già da decenni il dibattito di dottrina e giurisprudenza. Affinché possa riconoscersi la cittadinanza nel nostro ordinamento di una fattispecie penale come questa, occorre escludere, infatti, la sua incompatibilità con l’art. 21 Cost. che sancisce il diritto alla libera manifestazione del pensiero.

In tal senso, si era espressa la Corte Costituzionale nella sentenza n. 1, del 16 gennaio 1957, la quale non ravvisò un contrasto con l’art. 21 Cost., in quanto l’apologia del  fascismo,  per assumere carattere di reato, deve  consistere  non  in  una  difesa  elogiativa,  ma  in  un’esaltazione tale da potere condurre alla riorganizzazione del partito fascista.  Cio’ significa che deve essere considerata reato non gia’ in sé e per sé, ma in rapporto a quella riorganizzazione.

Alla luce delle argomentazioni addotte allora dalla Corte che sorgono dubbi in merito alla costituzionalità della proposta dell’On. Fiano.

 

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