Isee precompilato obbligatorio da settembre 2018. Le novità

A partire dal 1 settembre 2018 la dichiarazione sostitutiva unica (DSU) per il rilascio dell’Isee sarà precompilata dall’Inps in collaborazione con l’Agenzia delle Entrate. Non sarà più possibile, a partire da quella data, utilizzare il sistema manuale di compilazione.

Lo stabilisce in via ufficiale, dopo le numerose anticipazioni degli ultimi mesi, il decreto legislativo n. 147/2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale venerdì 13 ottobre. Si tratta dello stesso decreto che introduce il Reddito di inclusione Rei, per richiedere il quale a partire dall’anno prossimo sarà necessario anche presentare l’indice Isee.

Come specificato dal D.Lgs. n. 147/2017, dunque, a decorrere dal 2018 l’Inps e l’Agenzia delle Entrate dovranno precompilare la DSU utilizzando tutte le informazioni già in loro possesso, e dunque diminuendo il rischio di errori e distrazioni. L’Istituto si servirà dei dati dell’Anagrafe Tributaria, del Catasto e dei propri archivi, nonché delle informazioni su saldi e giacenze medie del patrimonio immobiliare del nucleo familiare comunicate ex art. 7 del D.P.R. n. 605/1973 e del D.L. n. 201/2011. Ulteriori informazioni riguardanti la retribuzione dovranno essere fornite dai datori di lavoro.

L’Isee che potrà essere calcolata dalla nuova DSU precompilata sarà necessaria, tra le altre cose, proprio per la richiesta del Reddito di inclusione: per ottenere il Rei sarà necessario avere un indice non superiore a 6mila euro, oltre che un Isee non superiore ai 3mila euro.

 La DSU precompilata dall’Inps sarà resa disponibile mediante i servizi telematici dell’Istituto direttamente al cittadino, che potrà accedervi anche per il tramite del portale dell’Agenzia delle entrate attraverso sistemi di autenticazione federata, oppure a mezzo di centro di assistenza fiscale (CAF) conferendovi apposita delega.

La DSU precompilata potrà essere accettata o modificata, fatta eccezione per i trattamenti erogati dall’Inps e per le componenti già dichiarate a fini fiscali, per quali vale ciò che è stato dichiarato. Laddove la dichiarazione dei redditi non sia stata ancora presentata, le relative componenti rilevanti a fini ISEE possono essere modificate, fatta salva la verifica di coerenza rispetto alla dichiarazione dei redditi successivamente presentata e le eventuali sanzioni in caso di dichiarazioni false.

 

 

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