Invalidità, novità nell’invio della documentazione sanitaria

Nell’ambito dei progetti di innovazione legati al PNRR, è stato esteso il servizio per l’invio dei documenti sanitari per l’invalidità

Nell’ambito dei progetti di innovazione legati al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), arriva un’altra importante novità per la Pubblica amministrazione, nello specifico per la sanità. E’ stato infatti esteso ai medici certificatori e ai patronati il servizio per l’allegazione della documentazione sanitaria di invalidità civile.

Cos’è? E’ il servizio già utilizzato dai cittadini per inviare all’INPS la documentazione sanitaria, ai fini dell’accertamento medico-legale, per la definizione dello stato di invalidità, in attesa di valutazione sanitaria di prima istanza o aggravamento.

A chi spetta l’invalidità

Ricordiamo che i cittadini che si trovano in condizione di invalidità possono, previo accertamento sanitario che attesti il loro stato di salute e la verifica dei dati socio-economici e reddituali, richiedere il riconoscimento dell’invalidità civile.

Le categorie che hanno diritto all’invalidità civile sono:

  • persone mutilate e gli invalidi civili (anche ex combattenti)
  • persone cieche
  • persone sorde
  • persone affette da talassemia e drepanocitosi.

Le prestazioni economiche a cui si hanno diritto le persone invalide sono:

  • pensioni
  • assegni
  • indennità.

Ci sono poi anche prestazioni non economiche:

  • agevolazioni fiscali
  • esenzioni dalle spese sanitarie
  • assistenza sanitaria
  • permessi legge 104/1992
  • collocamento obbligatorio al lavoro.

Invalidità civile, cosa cambia adesso

Ma cosa cambia adesso? Cambia che i medici certificatori e gli operatori degli istituti di patronato che forniscono assistenza al cittadino possono ora accedere all’applicativo attraverso il sito istituzionale dell’INPS, dopo autenticazione tramite le proprie credenziali di identità digitale, SPID, CIE o CNS.

Questo servizio è fruibile nell’ambito delle commissioni mediche INPS che operano in convenzione con le regioni (CIC) o di revisione di invalidità, cecità, sordità, handicap e disabilità.

Il servizio attualmente interessa:

  • le domande di prima istanza o aggravamento di cittadini residenti nei territori dove l’INPS effettua l’accertamento sanitario in convenzione CIC con le Regioni;
  • tutte le revisioni sanitarie di invalidità civile. In questo caso l’INPS invia una comunicazione mediante una lettera, con l’informativa al cittadino di potere optare per la valutazione agli atti. La comunicazione è inviata 4 mesi prima della scadenza di revisione. Il servizio, attualmente disponibile per i cittadini, è stato esteso dal 1° ottobre 2022 agli istituti di patronato.

L’INPS ha fornito ai medici certificatori e agli operatori dei patronati precise indicazioni per l’utilizzo del servizio, le tipologie di domande per le quali può essere utilizzato e i tempi di fruizione.

Cosa cambia per la compilazione del certificato medico

Come funziona e a cosa stare attenti? Ecco tutte le novità. Una volta trasmessa la documentazione, la commissione medica INPS potrà consultarla e pronunciarsi con un verbale inviato al cittadino tramite raccomandata A/R. Se, invece, la documentazione pervenuta non viene considerata sufficiente, o nel caso in cui la revisione sanitaria non sia trasmessa entro 40 giorni dalla ricezione della richiesta, si procederà con la convocazione a visita diretta dell’interessato.

L’operatore di patronato, visto che serve una firma digitale al termine delle operazioni di allegazione, può accedere, e può farlo esclusivamente tramite SPID.

Dopo la compilazione del certificato medico introduttivo e fino alla conclusione dell’iter sanitario, i medici certificatori potranno inoltrare alla Commissione medica INPS, mediante allegazione, la documentazione sanitaria che comprovi la patologia in essere del richiedente, necessaria per riconoscere lo stato di invalidità.

Gli istituti di patronato potranno inoltrare mediante allegazione la necessaria documentazione su delega dei cittadini che abbiano optato per la valutazione agli atti.

Per potere utilizzare la nuova funzionalità, l’operatore di patronato dovrà essere profilato come “Operatore sanitario di patronato”. La funzione di allegazione della documentazione sanitaria può dunque essere utilizzata esclusivamente da questa tipologia di operatori, che potranno, inoltre, continuare a utilizzare le vecchie funzionalità già previste per l’invalidità civile.

L’operatore di patronato che allega la documentazione sanitaria deve obbligatoriamente inoltrarla entro le ore 24 del giorno dell’allegazione, con possibilità di consultazione entro lo stesso orario.

Al termine del processo di allegazione viene prodotta una ricevuta unica che conterrà l’elenco di tutti i documenti allegati con l’identificativo digitale univoco associato a ogni documento (Hash). La ricevuta, che può essere stampata e rilasciata al cittadino, deve essere firmata digitalmente con FEA (Firma Elettronica Avanzata) dall’operatore di patronato tramite l’inserimento delle proprie credenziali SPID.

Gli operatori di patronato con il profilo base, invece, possono continuare a operare con le consuete funzionalità già previste senza alcuna variazione.

È possibile trasmettere la documentazione sanitaria finché l’iter di accertamento sanitario è in corso, o finché il verbale non è definito.

Per le revisioni sanitarie, al fine di procedere a un’eventuale valutazione agli atti, le Commissioni mediche INPS potranno richiedere anticipatamente la documentazione sanitaria ai diretti interessati, che dovranno provvedere entro 40 giorni dalla data in cui sia stata ricevuta la lettera di richiesta documentazione.

Attenzione: la documentazione da allegare online è accettata solo se in formato PDF e di dimensione massima di 2 MB per ogni documento.

Successivamente alla trasmissione, il documento sarà reso disponibile alla commissione medica INPS, che potrà consultarlo e pronunciarsi con l’emissione di un verbale agli atti da trasmettere al cittadino a mezzo di raccomandata A/R. Qualora, invece, la documentazione pervenuta non venga considerata sufficiente o non permetta una corretta valutazione, o nel caso in cui la revisione sanitaria non venga trasmessa entro 40 giorni dalla ricezione della richiesta, la Commissione medica procederà alla convocazione a visita diretta dell’interessato.

Occhio alla privacy: a cosa stare attenti

Per quanto riguarda la privacy, i medici e gli istituti di patronato si impegnano ad adottare tutte le misure di sicurezza utili. In particolare, l’operatore di patronato deve garantire alcune misure:

  • alla fine del processo di allegazione non rimanga copia digitale dei documenti sanitari trasmessi nei sistemi e negli strumenti informatici utilizzati;
  • non venga realizzata e successivamente custodita copia cartacea o in altro formato della documentazione sanitaria consegnata dal cittadino;
  • al termine del processo di allegazione, sia restituita tutta la documentazione al cittadino.

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